Per Apollo Medico, per Esculapio, Igea e Panacea giuro,e tutti gli dei e le dee chiamo a testimoni che questo mio giuramento e questa scritta attestazione osserverò integralmente con ogni vigoria e intelligenza... La
vita
è breve, l'arte lunga.
l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile...English
translation:
![]() * di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; Titolo I - Oggetto e campo di applicazioneArt.1 - Definizione Il Codice di Deontologia Medica contiene
principi e regole che
il medico - chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il
termine
di medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Art.2 - Potestà disciplinare - Sanzioni - L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti. -------------------------------------------------------- Titolo II - Doveri generali del medico Capo I - Indipendenza e dignità della professione Art.3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della
vita, della salute
fisica
e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza
discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità,
di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera. Art.4 - Libertà e indipendenza della professione L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione. Art.5 - Esercizio dell'attività professionale Il medico nell'esercizio della professione
deve attenersi alle
conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà
e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Art.6 - Limiti dell'attività professionale In nessun caso il medico deve abusare della
sua condizione
professionale. -------------------------------------------------------- Capo II - Prestazioni d'urgenza Art.7 - Obbligo d'intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Art.8 - Calamità Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente. -------------------------------------------------------- Capo III - Obblighi propri del medico Art.9 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto
ciò che
gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la
tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare
gravità
quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona
o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche
e certificazioni obbligatorie): * la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Art.10 - Documentazione e tutela dei dati Il medico deve tutelare e garantire la
riservatezza della
documentazione
in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o
sistemi
informatico. Art.11 - Comunicazione e diffusione di dati Nella comunicazione di dati o documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. ------------------------------------------------------------- Capo IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici Art.12 - Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una
terapia, impegna
la responsabilità professionale ed etica del medico e non pu˜
che
far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico. Su
tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella
programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in
regime
di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e
di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le
prescrizioni
e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle
risorse, sempre
perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una
adeguata conoscenza della natura degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni,
interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle
caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle
evidenze
metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di
terapie
e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati
da adeguata sperimentazione e documentazione clinico -
scientifica,
nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà
accadere a richieste del paziente in Art.13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza. Art.14 - Accanimento diagnostico - terapeutico Il medico deve astenersi all'ostinazione di trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita. ------------------------------------------------------------- Art.15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico - fisica I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico - fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne la sofferenza. ------------------------------------------------------------- Art.16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico. ------------------------------------------------------------- Titolo III - Rapporti con il cittadino Capo I - Regole generali di comportamento Art.17 - Rispetto dei diritti del cittadino Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Art.18 - Competenza professionale Il medico deve garantire al paziente
impegno e competenza
professionale,
non assumendo obblighi che non siano in condizione di soddisfare. Art.19 - Rifiuto d'opera professionale Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salite della persona assistita. Art.20 - Continuità delle cure Il medico ha il dovere di assicurare al
paziente la
continuità
delle cure. Art.21 - Documentazione clinica Il medico, deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati per iscritto. Art.22 - Certificazione Il medico non pu˜ rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare dati clinici che abbia direttamente constatato. Art.23 - Cartella clinica La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole delle buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostiche - terapeutiche praticate. ------------------------------------------------------------- Capo II - Doveri del medico e diritti del paziente Art.24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto medico - paziente. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. è pertanto vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura. Art.25 - Sfiducia del cittadino Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico pu˜ rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure previo consenso scritto dell'interessato. Art.26 - Soccorso d'urgenza Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure. Art.27 - Fornitura dei medicinali Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro. Art.28 - Comparaggio Ogni forma di comparaggio è vietata. ------------------------------------------------------------- Capo III - Doveri del medico verso i minori,
gli anziani e i Art.29 - Assistenza Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico - fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria. ------------------------------------------------------------- Capo IV - Informazione e consenso Art. 30 - Informazioni al cittadino Il medico deve fornire al paziente la
più idonea
informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di eventuali
alternative
diagnostico - terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue
capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima
adesione
alle proposte diagnostico - terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione
da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Il medico deve,
altresì, soddisfare le richieste di Art.31 - Informazione a terzi L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art.9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere le comunicazioni dei dati sensibili. Art.32 - Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica
e/o terapeutica
senza l'acquisizione del consenso informato del paziente. Art.33 - Consenso del legale rappresentante Allorché si tratti di minore interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o incapaci il medico è tenuto a informare prontamente l'autorità giudiziaria. Art.34 - Autonomia del cittadino Il medico deve attenersi, nel rispetto della
dignità,
della libertà
e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado
di esprimere la propria
volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può tenere conto di
quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di
dare informazioni al minore e di tenere conto della
sua volontà, compatibilmente con l'età e con la
capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei Art.35 - Assistenza d'urgenza Allorché sussistano condizioni di necessità e urgenza, e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili. ------------------------------------------------------------- Capo V - Assistenza ai malati inguaribili Art.36 - Eutanasia Il medico, anche se su richiesta del malato, non deve effettuare ne favorire trattamenti diretti a provocarne la morte. Art.37 - Assistenza al malato inguaribile In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendo al malato a tutela, per quanto possibile della qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. ------------------------------------------------------------- Capo VI - Trapianti Art.38 - Prelievo di parti di cadavere Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico pu˜ essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore. Art.39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente * consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normativa in materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti. ------------------------------------------------------------- Capo VII - Sessualità e riproduzione Art.40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai fini di tutelare la salute. Art.41 - Interruzione volontaria di gravidanza L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, pu˜ rifiutarsi di intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza. Art.42 - Fecondazione assistita Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare la sterilità. E' fatto divieto medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare: a. forme di maternitò surrogata;E' proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali: non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti. -------------------------------------------------------- Capo VIII - Sperimentazione Art.43 - Interventi sul genoma e sull'embrione umano Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche. Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche. Art.44 - Test genetici predittivi Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o della madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Art.45 - Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo. Art.46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione
sull'Uomo devono
ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità,
dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui
rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci Art.47 - Sperimentazione clinica La sperimentazione clinica, disciplinata dalle
norme di buona
pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici,
solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di
utilità
diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di
studio clinico, il malato non potrà
comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi
diagnostici
e terapeutici indispensabili al Art.48 - Sperimentazione animale La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico. -------------------------------------------------------- Capo IX - Trattamento medico e libertà personale Art.49 - Obblighi del medico Il medico che assisti un cittadini in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzarne misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e limiti previsti dalla legge. Art.50 - Tortura, trattamenti disumani Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile. Art.51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla. -------------------------------------------------------- Capo X - Onorari professionali Art.52 - Onorari professionali Nell'esercizio libero professionale vale il
principio generale
dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale
approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di
società
di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa
l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai
medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali,
che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a
far
conoscere al cittadino il suo onorario va accettato preventivamente e,
se possibile, sottoscritto da entrambi. -------------------------------------------------------- Capo XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico Art.53 - Pubblicità in materia sanitaria Sono vietate al medico tutte le forme, dirette e indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera. Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a richieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Art.54 - Informazione sanitaria L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente , qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera. Art.55 - Scoperte scientifiche Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze. Art.56 - Divieto di patrocinio Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio a avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale. ------------------------------------------------------- Capo I - Solidarietà tra medici Art.57 - Rispetto reciproco Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse. Art.58 - Rapporti con il medico curante Il medico che presti la propria opera in
situazioni di urgenza
o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal
cittadini o dal legale
rappresentante,
è tenuto a dare comunicazione al medico curante i ad altro
medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostici -
terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche nel caso di -------------------------------------------------------- Capo II - Consulenza Art.59 - Consulenza e consulto Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricovero a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenervi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso. Il modo ed i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione. Art.60 - Divergenza tra curante e consulente I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente. E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguato alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinione il curante può chiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato. -------------------------------------------------------- Capo III - Altri rapporti tra medici Art.61 - Supplenza Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica. Art.62 - Medico curante e ospedaliero Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico - terapeutica. Art.63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato. -------------------------------------------------------- Capo IV - Medicina legale Art.64 - Compiti e funzioni medico - legali Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
di natura
medico legale,
il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali,
civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare
e procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze
giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto
della verità scientifica, dei diritti della persona e delle
norme
del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non
può
svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di Art.65 - Visite fiscali Nell'esercizio delle funzioni di controllo. Il medico: * deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;-------------------------------------------------------- Capo V - Rapporti con l'Ordine professionale ARt.66 - Doveri di collaborazione Il medico è obbligato a prestare la
massima
collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il medico
che
cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la
professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
provinciale
dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono
informare i rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie. Nell'ambito del procedimento disciplinare
la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato
dal
Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione ai
fini disciplinari. Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito
dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici
esercenti -------------------------------------------------------- Titolo V - Rapporti con i terzi Capo I - Svolgimento dell'attività professionale Art.67 - Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto dell'Ordine competente per territorio. Il medico non deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale. L'attività professionale può essere svolta anche in forma associata con le modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione: * e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;Art.68 - Rapporto con altre professioni sanitarie Il medico non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con
altre professioni
sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti all'esercizio professionale.
Nell'interesse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione
con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenza
professionali. Titolo VI - Rapporti con il servizio sanitario nazionale e con enti pubblici e privati Capo I - Obblighi deontologici del medico a
rapporto di Art.69 - Medico dipendente o convenzionato Il medico che presta la propria opera a
rapporto d'impiego o
di convenzione,
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto
alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al proprio rapporto di impiego o convenzionale. Il
medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui
presta
la propria attività Art.70 - Direzione sanitaria Il medico che svolge funzioni di direzione o dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Art.71 - Collegialità Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione. Art.72 - Eccesso di prestazione Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno no incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua professione e la sicurezza del malato. Art.73 - Conflitto di interessi Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero - professionale. -------------------------------------------------------- Capo II - Medicina dello sport Art.74 - Accertamento dell'idoneità fisica La valutazione della idoneità alla pratica dello sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare. Art.75 - Idoneità - Valutazione medica Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all'integrità psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale. Art.76 - Doping Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico - fisico del soggetto. -------------------------------------------------------- Capo III - Tutela della salute collettiva Art.77 - Attività nell'interesse della collettività Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività. Art.78 - Trattamento sanitario obbligatorio e
denunce Il medico deve svolgere compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie ed ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art.79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso L'impegno professionale nel medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio. (Disposizione finale) Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e
degli
Odontoiatri sono
tenuti ad inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia
Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale. Restyling per Giuramento di IppocrateSono pochi i giovani medici italiani che
si presentano alla cerimonia
del giuramento di Ippocrate, il documento simbolo dei principi etici
dei "camici bianchi". Non solo. I medici del nostro paese non conoscono
in modo sufficiente il loro codice deontologico. Lo ha detto Amedeo Bianco,
presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo), a margine del Congresso nazionale della Fimmg (Federazione
medici di medicina generale) in corso a Villasimius (CA). Facciamo
fatica - ha spiegato
Bianco - a
portare i giovani al giuramento nelle
sedi degli Ordini. A Torino lo scorso anno su 250 giovani camici
bianchi hanno partecipato alla cerimonia solo 70-80. Il resto aveva
impegni di lavoro o di altro tipo. Ma per Bianco questa scarsa
attenzione dei neolaureati ai problemi etici non deve essere imputata
solo a loro. Non
è colpa dei giovani, ma del modello formativo. Sono
stati abituati a conoscere nozioni e tecniche, non a 'saper essere o
saper fare'. Non a caso sono i medici più avanti con gli
anni a
conoscere meglio il codice deontologico, che non è un documento
astratto. Negli ultimi 12 anni - spiega Bianco - ci sono stati tre
aggiornamenti a testimonianza del fatto che la deontologia cerca di
tenere il passo con i grandi cambiamenti della società.
Bianco
sottolinea che è necessario avvicinare di più i
professionisti italiani
alla cultura dei principi etici.
Ad aggiornare
la versione del Giuramento, datata 1998, è stato la FNOMCeO
Anche
il Giuramento
d'Ippocrate si rinnova. La formula della solenne
'promessa' che segna l'ingresso nella professione medica si aggiorna
per stare al passo con i tempi.
Due
le novità introdotte
nel testo:
l'impegno a rifuggire
da ogni indebito condizionamento nell'esercizio
della professione e a promuovere
l'alleanza terapeutica con il
paziente. Ad aggiornare l'ultima versione del Giuramento, datata
1998,
è stato il Comitato centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) nell'ultima
riunione
di fine marzo.
"Dopo il nuovo Codice deontologico - si legge sul sito Fnomceo - arriva anche il nuovo Giuramento, una sorta di laico rito iniziatico, che segna l'ingresso in una professione millenaria", ma sottoposta a modifiche anche sensibilissime, dato il continuo evolversi della scienza, e i nuovi problemi etici che ciò crea. "In questo 'compromesso' tra la conferma di un ruolo millenario da una parte, e il mutare del contesto sociale e di prospettive scientifiche dall'altra" nasce il nuovo testo aggiornato nella stesura ma non nella tensione morale rispetto a quello antichissimo di Ippocrate. "E' con grande soddisfazione che, ad appena un anno dall'insediamento del nuovo Comitato centrale è stato possibile varare, e con grande spirito costruttivo, un nuovo Codice deontologico ed ora un nuovo Giuramento che, in estrema sintesi, è la carta d'identità civile ed etica con cui la categoria si presenta alla società, dovendo farsi carico di non poche responsabilità. Un Codice, e un Giuramento più propositivi e meno paternalisti, distanti da vecchi poteri: l'odierno medico scende in campo affrontando, con responsabilità e competenza, i conflitti posti dalla moderna società e dalla moderna medicina, non derogando dal suo ruolo civile e istituzionale che chiede a questo professionista di rispondere del suo operato ai cittadini oltre che alle istituzioni". Settantré articoli in cui, tra l'altro, si ribadisce il fermo 'no' all'eutanasia e all'accanimento terapeutico, senza dimenticare il tema della gestione degli errori in medicina e quello del governo clinico. Parte da qui il nuovo codice di deontologia medica, presentato sabato a Roma dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). Per la prima volta, al Codice deontologico sono allegati due regolamenti attinenti ai temi della pubblicità sanitaria e al conflitto d'interessi. Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo - afferma Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo - ma ritengo che l'organismo di autogoverno della professione sia riuscito, con questa nuova stesura del Codice, a fornire risposte sul piano etico e deontologico che i colleghi attendevano e, contemporaneamente, a farsi carico di quelle responsabilità morali nei confronti della collettività derivanti dal proprio ruolo istituzionale, nell'ottica di un nuovo patto per la salute tra medico e paziente. In un articolo dedicato all'Autonomia del cittadino e direttive anticipate, l'Ordine anticipa i contenuti di legge in Parlamento sul tema. Sostiene, infatti, che il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia del paziente. Nel caso in cui il malato non fosse in grado di esprimere la propria volontà, il medico deve tenere conto nelle proprie scelte professionali di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato. Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici. Ai camici bianchi è infatti richiesta la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. Spazio, poi, al tema della formazione. I medici, ricorda l'Ordine, hanno il dovere di aggiornarsi in materia tecnico-scientifica, etico-deontologia e gestionale-organizzativa. "Silenzio", invece, sulla fecondazione eterologa nell'articolo relativo alla procreazione medicalmente assistita. L'Ordine ha preferito mantenere il testo del vecchio Codice del '98, per manifestare la continuità di un orientamento etico che comunque non intende offendere leggi dello Stato. Quello attuato - sottolinea il presidente della FNOMCeO - non è un intervento di maquillage del Codice del '98. Abbiamo piuttosto cercato di realizzare un documento che ribadisca con forza il concetto che nella tutela della salute il medico è portatore di un progetto, dove la cura della malattia è saldamente correlata al rapporto di fiducia con il proprio paziente.
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Art.50 - Tortura, trattamenti
disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Ma che dire di quanto DOCUMENTATO NEL FILE: Aiuto diretto all'infanzia sofferente senza implicazioni di ordine politico, razziale o confessionale (???) |
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Antichissima saggezza cineseIl capitolo che,
secondo la disposizione dei manoscritti piu' antichi, apre quel tesoro
di sapienza che e' il
Te Tao Ching, "Il libro della Virtu' della Via" (piu' comunemente noto come Tao Te Ching "Il libro della Via e della Virtu'" attribuito a Lao Tzu. 1 (38) La virtu' superiore non ha virtu', perche' e' virtu'. La virtu' inferiore non abbandona mai la sua virtu', perche' non e' virtu'. La virtu' superiore non agisce e non ha scopo, la virtu' inferiore agisce e ha uno scopo. La bonta' superiore agisce e non ha scopo, giustizia superiore agisce, e ha uno scopo. Le norme superiori di comportamento agiscono, e bisogna ubbidire, altrimenti si tirano su le maniche e ti costringono. Percio' si deve dire: si perde la Via, resta la virtu'. Si perde la virtu', resta la bonta'. Si perde la bonta', resta la giustizia. Si perde la giustizia, restano le norme di comportamento. Le norme di comportamento, solo rivestimento esteriore di lealta' e fedelta', e inizio del disordine. Consapevolezza capace di prevedere e' il fiore della Via, ma anche inizio di stoltezza. Percio' l'uomo compiuto si attiene alla sostanza, e non si ferma alla superficie, si attiene al nòcciolo e non al fiore. Percio' trascura questo e preferisce quello. La citazione proposta e' tratta da: Te Tao Ching -Il libro della Virtu' della Via (Interpretazione del testo e commento di Augusto Vitale, con una prefazione di Eugenio Borgna), Moretti & Vitali, Bergamo 2004, p. 77s. (www.morettievitali.it), un volume ulteriormente impreziosito da alcune tavole a colori riproducenti pitture cinesi dall'VIII al XX secolo e.v. Il libro attribuito a LAO TZE (=Vecchio Maestro), che si presume vissuto in Cina nel VI sec. avanti era volgare (a.e.v.), e' piu' noto come Tao Te Ching (Il libro della Via e della Virtu'); le sue versioni piu' antiche tramandateci risalgono alla meta' del I sec. a.e.v., ma nel 1973, in una tomba di Mawangdui (provincia dello Hunan), insieme con altri importantissimi reperti, furono rinvenute due copie del libro piu' antiche di quelle conosciute, in cui il testo e' pero' disposto in modo diverso e reca il titolo di Te Tao Ching (Il libro della Virtu' e della Via); infatti la sezione "Te" (capp. 38-81) precede la sezione "Tao" (capp. 1-37). Un ulteriore interessante ritrovamento nel 1993 a Goudian (provincia dello Hubei) fa risalire la data di composizione al IV sec. a.e.v.. In generale queste ultime scoperte hanno spinto a rivedere molte cose dell'antica cultura cinese, gettando nuova luce anche sul nostro testo. Comunque sia, il libro di Lao Tze, che consiste di 81 brevi capitoli (in tutto cinquemila parole), risulta essere il piu' tradotto subito dopo la Bibbia (oltre 250 versioni, comprese quelle in yiddish e in esperanto). Anche in italiano sono a disposizione diverse versioni sia direttamente dal cinese sia da traduzioni dal francese e dal tedesco, opera di famosi ricercatori, quali, rispettivamente, J.J.L.Duyvendak e Richard Wilhelm. A chi fosse interessato a un approccio filologico (con testo cinese a fronte) segnalo anche LAOZI, Genesi del "Daodejing" (a cura di Attilio Andreini), Einaudi, Torino 2004 (qui i termini e i nomi cinesi sono riportati secondo le piu' recente regole di traslitterazione; es.: LAO TZE - o LAO TZU- = LAOZI; TAO TE CHING = DAODEJING, ecc.). Questo libro ha un saggio introduttivo di Maurizio Scarpari, dal quale ho attinto alcune delle informazioni sopra riferite. |
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in Psychology Toda: Are Psychiatrists Betraying Their Patients?- researchers, psychiatrists indebted to drug companies - Psychology Today, Sept, 1999. by Loren R. Mosher. PSYCHIATRIST LOREN MOSHER RECENTLY RESIGNED IN DISGUST from the American Psychiatric AssociationLoren R. Mosher M.D. December 4, 1998 Rodrigo Munoz, M.D., President After nearly three decades as a
member it is
with a mixture of pleasure and disappointment that I submit this letter
of resignation from the American Psychiatric Association. The major
reason
for this action is my belief that I am actually resigning from the
AmericanPsychopharmacological
Association. Luckily, the organization's true identity requires
nochange
in the acronym. 1. To begin with, let us be ourselves. Stop taking on unholy alliances without the members permission.We seem to have forgotten a basic principle: the need to be patient/client/consumer satisfaction oriented. I always remember Manfred Bleuler's wisdom: Loren, you mustnever forget that you are your patient's employee. In the end they will determine whether or not psychiatry survives in the service marketplace. Sincerely,
Loren R. Mosher M.D. TED CHABASINSKI was once given electroshock treatment as part of an experiment at age six, then sent to a New York State psychiatric institution where he spent the rest of his childhood. Now an attorney in Berkeley, California, he has been well-respected leader in the psychiatric survivors movement since 1971. Ted was the main organizer of the 1982 ballot campaign to ban shock treatment in Berkeley, California, which was passed overwhelmingly by the voters there. Ted is on the board of MindFreedom International. The interview will cover:
![]() Any way this isn't a fierce destiny: psychiatry can well survive placidly avoiding marketplace, and experimercial ways; psychiatry has not forcedly to be narrowed into a pseudo-rationale, into a neurobiological tunnel vision, for keeping distance from the molecule conglomerates we have come to define as patients. Biology is an infinite field totally contrary of "narrow": it is not surely a biological approach which disrupts human relationship and transforms human being - or even living beings - in passive molecule conglomerates. A summarizing glance on this inverse view of how can be managed patients' care is presented in the file/chapter Anamnesis? A way for healing... of another site/book Children of YESTERDAY = today's adults. Today's adults -> adults of TOMORROW |
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![]() De que mal morira? Goya, Los caprichos Caprices , ... 1200x1758 pixel - 370k - jpg www.nlm.nih.gov |
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LobotomiaInventò la lobotomia, toglietegli il Nobel![]() (Moniz Lobotomy Stamp: ecco un francobollo Portoghese attuale, segnalato lunedì, 1 agosto 2005) Non soltanto l'"impianto" di microchips e "stimolatori" in cavie umane involontarie è l'unica forma di violazione da parte della classe medica ufficiale. Esiste anche - onorata con il premio Nobel a Egas Moniz nel 1946 - la psico-chirurgia; esiste la psico-correzione; esiste - in Italia ancora attualmente autorizzatissima ed al caso rimborsata - la pratica dell'elettroshock, e vi si prospetta, come già avviene negli Stati Uniti, la prescrizione di farmaci droganti. Egas
Moniz ottenne il Nobel per la lobotomia nel 1949. (Spagna); fu nominato
Grand'Ufficiale della Corona (Italia), Moniz ricevette la Gran-Cruz da
Instrução e Benemerência (Portogallo), la Gran-Cruz
de Izabella CatolicaCommandeur de la Légion d'Honneur (Francia).
Ricevette numerose lauree honoris
causa e fu membro onorario di
altrettanto numerose e prestigiose Società Scientifiche in
Europa e Sud America. (Ma il
destino lo
aspettava dietro l'angolo. Uno dei suoi pazienti,
evidentemente non contento del trattamento ricevuto, attentò
alla sua
vita sparandogli, e lasciandolo paralitico fino alla fine, che
arrivò
il 13 Dicembre 1955)
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| Victim owed compensation in CIA c |