CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA - italiano - 1998Titolo I - Oggetto e campo di applicazioneArt.1 - Definizione Il Codice
di Deontologia Medica contiene
principi e regole che
il medico - chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il
termine
di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. Art.2 - Potestà disciplinare - Sanzioni - -------------------------------------------------------- Titolo II - Doveri generali del medico Capo I - Indipendenza e dignità della professione Art.3 - Doveri del medico Dovere del
medico è la tutela
della
vita, della salute
fisica
e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza
discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità,
di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona. Art.4 - Libertà e indipendenza della professione Art.5 - Esercizio dell'attività professionale Il medico
nell'esercizio della
professione
deve attenersi alle
conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà
e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. Art.6 - Limiti dell'attività professionale Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale. -------------------------------------------------------- Capo II - Prestazioni d'urgenza Art.7 - Obbligo d'intervento Art.8 - Calamità -------------------------------------------------------- Capo III - Obblighi propri del medico Art.9 - Segreto professionale Il medico
deve mantenere il segreto su
tutto
ciò che
gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la
tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare
gravità
quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona
o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche
e certificazioni obbligatorie):
* la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Il medico
deve tutelare e garantire la
riservatezza della
documentazione
in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o
sistemi
informatico.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Art.11 - Comunicazione e diffusione di dati Nella
comunicazione di dati o documenti
relativi a singole
persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono
attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale. Il
medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire
il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il
medico
non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
------------------------------------------------------------- Capo IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici Art.12 - Prescrizione e trattamento terapeutico La
prescrizione di un accertamento
diagnostico
e/o di una
terapia, impegna
la responsabilità professionale ed etica del medico e non pu˜
che
far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico. Su
tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella
programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in
regime
di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e
di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le
prescrizioni
e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle
risorse, sempre
perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una
adeguata conoscenza della natura degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni,
interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle
caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle
evidenze
metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di
terapie
e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati
da adeguata sperimentazione e documentazione clinico -
scientifica,
nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà
accadere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La
prescrizione
di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non
ancora
autorizzate al commercio, è consentita purché la loro
efficacia
e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorare gli effetti. E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico. Art.13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo Art.14 - Accanimento diagnostico - terapeutico Il medico
deve astenersi all'ostinazione
di
trattamenti, da
cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato
e/o
un miglioramento della qualità della vita.
------------------------------------------------------------- Art.15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico - fisica ------------------------------------------------------------- Art.16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico
ha l'obbligo
dell'aggiornamento e
della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle
sue conoscenze
e competenze al progresso clinico scientifico.
------------------------------------------------------------- Titolo III
- Rapporti con il cittadino Capo I - Regole generali di comportamento Art.17 - Rispetto dei diritti del cittadino Art.18 - Competenza professionale Il
medico deve garantire al paziente
impegno e competenza
professionale,
non assumendo obblighi che non siano in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Art.19 - Rifiuto d'opera professionale Il medico
al quale vengano richieste
prestazioni che
contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salite
della persona assistita.
Art.20 - Continuità delle cure Il medico
ha il dovere di assicurare al
paziente la
continuità
delle cure.
In caso di indisponibilità o impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia devee assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. Art.21 - Documentazione clinica Il medico,
deve, nell'interesse
esclusivo
della persona
assistita, mettere
la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,
o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi
indicati
per iscritto.
Art.22 - Certificazione Il medico
non può rifiutarsi di
rilasciare
direttamente al
paziente
certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere
certificazioni,
deve valutare e attestare dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art.23 - Cartella clinica ------------------------------------------------------------- Capo II - Doveri del medico e diritti del paziente Art.24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera
scelta del medico costituisce
principio fondamentale
del rapporto medico - paziente. Nell'esercizio dell'attività
libero
professionale
svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce
diritto fondamentale del cittadino. è pertanto vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla
libera
scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il
cittadino
si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art.25 - Sfiducia del cittadino Qualora
abbia avuto prova di sfiducia da
parte
della persona
assistita
o dei legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico pu˜
rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve
comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega,
cui competono le informazioni e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure previo consenso scritto dell'interessato.
Art.26 - Soccorso d'urgenza Il medico
che presti soccorso d'urgenza
a un
paziente curato
da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle
cure.
Art.27 - Fornitura dei medicinali Il medico
non può fornire i
medicinali
necessari alla
cura a
titolo oneroso. E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che
procuri
a sé o ad altri indebito lucro.
Art.28 - Comparaggio ------------------------------------------------------------- Capo III -
Doveri del medico verso i
minori,
gli anziani e i Art.29 - Assistenza Il medico
deve contribuire a proteggere
il
minore, l'anziano e
il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare,
nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della
loro salute, ovvero sia
sede di maltrattamenti o violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi
di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla
legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi perché il minore possa
fruire
di quanto necessario a un armonico sviluppo psico - fisico e
affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e
dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei
diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psico e sociale, qualora vi sia
incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente
dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria
cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente
autorità giudiziaria.
------------------------------------------------------------- Capo IV - Informazione e consenso Art. 30 - Informazioni al cittadino Il medico
deve fornire al paziente la
più idonea
informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di eventuali
alternative
diagnostico - terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue
capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima
adesione
alle proposte diagnostico - terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione
da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Il medico deve,
altresì, soddisfare le richieste di informazioni del cittadino
in tema di prevenzione. Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da procurare
preoccupazioni
e sofferenze particolare alla persona, devono essere fornite con
prudenza,
usando terminologie non traumatizzanti senza escludere elementi di
speranza. La documentata volontà della persona assistita di non
essere
informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere
rispettata.
Art.31 - Informazione a terzi L'informazione
a terzi è ammessa
solo
con il consenso
esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art.9
allorché
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente
ricoverato, il medico deve
raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente
indicate
dallo stesso a ricevere le comunicazioni dei dati sensibili.
Art.32 - Acquisizione del consenso Il medico
non deve intraprendere
attività diagnostica
e/o terapeutica
senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art.30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo art.34. Art.33 - Consenso del legale rappresentante Allorché
si tratti di minore
interdetto
o inabilitato
il consenso
agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento
dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In
caso di opposizione da parte del
rappresentante
legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o
incapaci
il medico è tenuto a informare prontamente l'autorità
giudiziaria.
Art.34 - Autonomia del cittadino Il medico
deve attenersi, nel rispetto
della
dignità,
della libertà
e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado
di esprimere la propria
volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può tenere conto di
quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di
dare informazioni al minore e di tenere conto della
sua volontà, compatibilmente con l'età e con la
capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di
fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art.35 - Assistenza d'urgenza Allorché
sussistano condizioni di
necessità e
urgenza,
e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa
esprimere,
al momento, volontà contraria, il medico deve prestare
l'assistenza e le cure indispensabili.
------------------------------------------------------------- Capo V - Assistenza ai malati inguaribili Art.36 - Eutanasia Il medico,
anche se su richiesta del
malato,
non deve
effettuare ne
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art.37 - Assistenza al malato inguaribile In caso di
malattie a prognosi
sicuramente
infausta e
pervenute alla
fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale
è
la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla
terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendo al malato a
tutela, per quanto possibile della qualità di vita. In caso di
compromissione
dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di
sostegno vitale finché
ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto
sino a quando non
sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
------------------------------------------------------------- Capo VI - Trapianti Art.38 - Prelievo di parti di cadavere Il prelievo
di parti di cadavere a scopo
di
trapianto
terapeutico pu˜
essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
Art.39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente Il prelievo
di organi e tessuti da
persona
vivente *
consentito solo
se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e
se
non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o
psichica del donatore, fatte
salve le previsioni normativa in materia.
------------------------------------------------------------- Capo VII - Sessualità e riproduzione Art.40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico,
nell'ambito della
salvaguardia del
diritto alla
procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla
coppia,
nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia
di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto
medico
diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della
riproduzione è consentito ai fini
di tutelare la salute.
Art.41 - Interruzione volontaria di gravidanza L'interruzione
della gravidanza, al di
fuori
dei casi previsti
dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se
compiuta
a scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente
pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove
possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, pu˜ rifiutarsi di intervenire nell'interruzione
volontaria
di gravidanza.
Art.42 - Fecondazione assistita Le tecniche
di procreazione umana
medicalmente
assistita hanno
lo scopo
di ovviare la sterilità. E' fatto divieto medico, anche
nell'interesse
del bene del nascituro, di attuare:
a. forme di maternitò surrogata;E' proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali: non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti. -------------------------------------------------------- Capo VIII - Sperimentazione Art.43 - Interventi sul genoma e sull'embrione umano Ogni
intervento sul genoma umano non
può che tendere
alla prevenzione
e alla correzione di condizioni patologiche. Sono vietate
manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano
finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art.44 - Test genetici predittivi Non sono
ammessi test genetici se non
diretti
in modo
esclusivo a rilevare
o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti,
per iscritto, dalla persona interessata o della madre del concepito,
che
hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e
oggettiva illustrazione sul
loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle
prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita,
nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Art.45 - Sperimentazione scientifica Il
progresso della medicina è
fondato
sulla ricerca
scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art.46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo La ricerca
biomedica e la
sperimentazione
sull'Uomo devono
ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità,
dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui
rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la
sperimentazione per finalità preventive
e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso
dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità
terapeutiche
è vietata la sperimentazione clinica sui minori, su infermi di
mente
o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso
di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e
attuata
secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo
aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Art.47 - Sperimentazione clinica La
sperimentazione clinica, disciplinata
dalle
norme di buona
pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici,
solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di
utilità
diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di
studio clinico, il malato non potrà
comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi
diagnostici
e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello
stato di salute.
Art.48 - Sperimentazione animale La
sperimentazione sull'animale deve
essere
improntata a
esigenze e
a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una
fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta
con
metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico.
-------------------------------------------------------- Capo IX - Trattamento medico e libertà personale Art.49 - Obblighi del medico Il medico
che assisti un cittadini in
condizioni limitative
della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della
persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In
caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in
essere o autorizzarne misure coattive, salvo casi di effettiva
necessità
e limiti previsti dalla legge.
Art.50 - Tortura, trattamenti disumani Il medico
non deve in alcun modo o caso
collaborare,
partecipare o semplicemente
presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale
femminile.
Art.51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una
persona rifiuta di nutrirsi,
il
medico ha il dovere
di informarlo
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue
condizioni
di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili
conseguenze
della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative
costrittive né collaborare a manovre
coattive
di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
-------------------------------------------------------- Capo X - Onorari professionali Art.52 - Onorari professionali Nell'esercizio
libero professionale vale
il
principio generale
dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale
approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di
società
di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa
l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai
medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali,
che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a
far
conoscere al cittadino il suo onorario va accettato preventivamente e,
se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria deliberazione, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. -------------------------------------------------------- Capo XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico Art.53 - Pubblicità in materia sanitaria Sono
vietate al medico tutte le forme,
dirette
e indirette, di
pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale
presta la sua opera. Il medico è responsabile dell'uso che si fa
del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue
dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di
stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a
richieste
e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e
di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art.54 - Informazione sanitaria L'informazione
sanitaria non può
assumere le
caratteristiche
della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una
scelta
libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile
che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale,
ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e
previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio
dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di
indirizzo
e di coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico che partecipi
a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue
conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo
impiegato,
informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non
producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese
nella
pubblica
opinione) ed evitare, anche indirettamente , qualsiasi forma
pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Art.55 - Scoperte scientifiche Il medico
non deve divulgare notizie al
pubblico su
innovazioni in campo
sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica,
al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art.56 - Divieto di patrocinio Il medico o
associazioni di medici non
devono
concedere
patrocinio a
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e
commerciali
di esclusivo interesse promozionale.
------------------------------------------------------- Capo I - Solidarietà tra medici Art.57 - Rispetto reciproco Il rapporto
tra i medici deve ispirarsi
ai
principi del
reciproco rispetto
e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento
e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza
fini
di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico
deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste
accuse.
Art.58 - Rapporti con il medico curante Il medico
che presti la propria opera in
situazioni di urgenza
o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal
cittadini o dal legale
rappresentante,
è tenuto a dare comunicazione al medico curante i ad altro
medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostici -
terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche nel caso di ricovero ospedaliero.
-------------------------------------------------------- Capo II - Consulenza Art.59 - Consulenza e consulto Il medico
curante deve proporre il
consulto
con altro collega
o la consulenza
presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati
quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la
complessità
del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricovero a
specifiche competenze specialistiche
diagnostiche
e/o terapeutiche. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il
consulto
sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenervi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale
documentazione
relativa al caso. Il modo ed i tempi per la consulenza sono stabiliti
tra
il consulente e il curante secondo le regole della collegiale
collaborazione.
Art.60 - Divergenza tra curante e consulente I giudizi
espressi in sede di consulto o
di
consulenza devono
rispettare
la dignità sia del curante che del consulente. E' affidato al
medico
curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il
consulente e eventualmente adeguato alle situazioni emergenti. In caso
di divergenza di opinione il curante può
chiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un
ammalato
in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione
diagnostica
e l'indirizzo terapeutico consigliato.
-------------------------------------------------------- Capo III - Altri rapporti tra medici Art.61 - Supplenza Il medico
che sostituisce
nell'attività
professionale
un collega
è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito
le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al
fine
di assicurare la continuità terapeutica.
Art.62 - Medico curante e ospedaliero Tra medico
curante e medici operanti
nelle
strutture pubbliche
e private,
anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve
sussistere,
nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un
rapporto
di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine
di garantire
coerenza
e continuità diagnostico - terapeutica.
Art.63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità I giudizi
clinici comunque formulati,
durante
la degenza in
reparti
clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale
dei medici curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante
dopo la dimissione del malato.
-------------------------------------------------------- Capo IV - Medicina legale Art.64 - Compiti e funzioni medico - legali Nell'espletamento
dei compiti e delle
funzioni
di natura
medico legale,
il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali,
civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare
e procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze
giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto
della verità scientifica, dei diritti della persona e delle
norme
del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non
può
svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di controparte in casi
che interessano la persona da lui assistita.
Art.65 - Visite fiscali Nell'esercizio
delle funzioni di
controllo. Il
medico:
* deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione; --------------------------------------------------------
Capo V - Rapporti con l'Ordine professionale ARt.66 - Doveri di collaborazione Il medico
è obbligato a prestare
la
massima
collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il medico
che
cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la
professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
provinciale
dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono
informare i rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie. Nell'ambito del procedimento disciplinare
la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato
dal
Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione ai
fini disciplinari. Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito
dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici
esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico
che
privato,
anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di
appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi
istituzionali dell'Ordine deve adempire all'incarico con diligenza e
imparzialità nell'interesse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell'espletamento dei propri compiti.
-------------------------------------------------------- Titolo V - Rapporti con i terzi Capo I - Svolgimento dell'attività professionale Art.67 - Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale Gli
accordi, i contratti e le
convenzioni
diretti allo
svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono
essere
approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia
professionale,
che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di
indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il
Consiglio
Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto
dell'Ordine
competente per territorio. Il medico non deve partecipare ad imprese
industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e
l'indipendenza professionale.
L'attività
professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione
Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
* e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; Il medico
non deve stabilire accordi
diretti o
indiretti con
altre professioni
sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti all'esercizio professionale.
Nell'interesse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione
con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenza
professionali.
-------------------------------------------------------- Titolo VI - Rapporti con il servizio sanitario nazionale e con enti pubblici e privati Capo I -
Obblighi deontologici del
medico a
rapporto di Art.69 - Medico dipendente o convenzionato Il medico
che presta la propria opera a
rapporto d'impiego o
di convenzione,
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto
alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al proprio rapporto di impiego o convenzionale. Il
medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui
presta
la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano
salvaguardati
i diritti propri dei cittadini. In attesa della composizione della
vertenza.
Egli deve assicurare il servizio, salvo in casi di grave violazione dei
diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della
dignità,
libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art.70 - Direzione sanitaria Il medico
che svolge funzioni di
direzione o
dirigenza
sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della
sua
attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia
Medica
e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale
all'interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di
collaborare
con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di
vigilanza
sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la
correttezza
delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli
altresì, deve vigilare sulla
correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art.71 - Collegialità Nella
salvaguardia delle attribuzioni,
funzioni e competenze,
i rapporti
tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche
o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità
e di collaborazione.
Art.72 - Eccesso di prestazione Il medico
dipendente o convenzionato
deve
esigere da parte
della struttura
in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo
impegno
no incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il
medico
non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di
prestazioni
tali da pregiudicare la qualità della sua professione e la
sicurezza
del malato.
Art.73 - Conflitto di interessi Il medico
dipendente o convenzionato con
le
strutture
pubbliche e private
non può in alcun modo adottare comportamenti che possano
favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero -
professionale.
-------------------------------------------------------- Capo II - Medicina dello sport Art.74 - Accertamento dell'idoneità fisica La
valutazione della idoneità
alla
pratica dello sport
deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità
fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo
giudizio
con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze
scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al
soggetto
sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva
può
comportare.
Art.75 - Idoneità - Valutazione medica Il medico
ha l'obbligo, in qualsiasi
circostanza, di valutare
se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la valutazione
sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni
all'integrità
psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle
autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art.76 - Doping Il medico
non deve consigliare,
prescrivere o
somministrare
trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di
un
atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico - fisico del
soggetto.
-------------------------------------------------------- Capo III - Tutela della salute collettiva Art.77 - Attività nell'interesse della collettività Il medico
è tenuto a partecipare
all'attività e
ai programmi
di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art.78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il medico
deve svolgere compiti
assegnatigli
dalla legge in
tema di
trattamenti sanitari obbligatori e curare con la massima diligenza e
tempestività
la informativa alle autorità sanitarie ed ad altre
autorità
nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi
compresa,
quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art.79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso L'impegno
professionale nel medico nella
prevenzione, nella
cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da
abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al
superamento
della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le
altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano
di questo grave disagio.
(Disposizione finale) Gli Ordini
provinciali dei Medici
Chirurghi e
degli
Odontoiatri sono
tenuti ad inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia
Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.
Restyling per Giuramento di IppocrateSono
pochi i
giovani medici italiani che
si presentano alla cerimonia
del giuramento di Ippocrate, il documento simbolo dei principi etici
dei "camici bianchi". Non solo. I medici del nostro paese non conoscono
in modo sufficiente il loro codice deontologico. Lo ha
detto Amedeo Bianco,
presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo), a margine del Congresso nazionale della Fimmg (Federazione
medici di medicina generale) in corso a Villasimius (CA). Facciamo
fatica -
ha spiegato
Bianco - a
portare i giovani al giuramento nelle
sedi degli Ordini. A Torino lo scorso anno su 250 giovani camici
bianchi hanno partecipato alla cerimonia solo 70-80. Il resto aveva
impegni di lavoro o di altro tipo. Ma per Bianco questa
scarsa
attenzione dei neolaureati ai problemi etici non deve essere imputata
solo a loro. Non
è colpa dei giovani, ma del modello formativo. Sono
stati abituati a conoscere nozioni e tecniche, non a 'saper essere o
saper fare'. Non a caso sono i medici più avanti con gli
anni a
conoscere meglio il codice deontologico, che non è un documento
astratto. Negli ultimi 12 anni - spiega Bianco - ci sono stati tre
aggiornamenti a testimonianza del fatto che la deontologia cerca di
tenere il passo con i grandi cambiamenti della società.
Bianco
sottolinea che è necessario avvicinare di più i
professionisti italiani
alla cultura dei principi etici.
Anche
il Giuramento
d'Ippocrate si rinnova e nasce il nuovo
testo
aggiornato nella stesura ma non nella
tensione morale rispetto a quello antichissimo di Ippocrate. La formula
della solenne
'promessa' che segna l'ingresso nella professione medica si aggiorna
per stare al passo con i tempi nell'esercizio
della professione. Due
le novità introdotte
nel testo:
l'impegno a rifuggire
da ogni indebito condizionamento e a promuovere
l'alleanza terapeutica con il
paziente. Ad aggiornare l'ultima versione del Giuramento,
datata
1998,
è stato il Comitato centrale della
Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo)
nell'ultima
riunione
di fine marzo.
Dopo il nuovo
Codice
deontologico - si legge
sul sito Fnomceo - arriva
anche il nuovo Giuramento, una sorta di laico
rito iniziatico, che segna l'ingresso in una professione millenaria",
ma sottoposta a modifiche anche sensibilissime, dato il continuo
evolversi della scienza, e i nuovi problemi etici che ciò crea.
"In
questo 'compromesso' tra la conferma di un ruolo millenario da una
parte, e il mutare del contesto sociale e di prospettive scientifiche
dall'altra
E'
con grande soddisfazione che, ad appena un anno dall'insediamento del
nuovo Comitato centrale è
stato possibile varare, e con grande spirito costruttivo, un nuovo
Codice deontologico
ed
ora un nuovo Giuramento
che,
in estrema sintesi,
è la carta
d'identità civile ed etica con cui la categoria si presenta
alla società, dovendo farsi carico di non poche
responsabilità. Un
Codice, e un Giuramento più
propositivi e meno
paternalisti, distanti da vecchi poteri: l'odierno medico
scende
in
campo affrontando, con responsabilità e competenza, i conflitti
posti
dalla moderna società e dalla moderna medicina, non derogando
dal suo
ruolo civile e istituzionale che chiede a questo professionista di
rispondere del suo operato ai cittadini oltre che alle istituzioni.
Oltre
ai
temi
prettamente etici, nel
nuovo
Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori
medici. Settantré
articoli in
cui, tra l'altro, si
ribadisce il fermo
'no'
all'eutanasia e all'accanimento terapeutico, senza dimenticare
il tema
della gestione degli errori in medicina e quello del governo clinico.
Parte da qui il nuovo codice di deontologia medica, presentato a Roma dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). Per la prima volta, al Codice deontologico sono allegati due regolamenti attinenti ai temi della pubblicità sanitaria e al conflitto d'interessi. Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo - afferma Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo - ma ritengo che l'organismo di autogoverno della professione sia riuscito, con questa nuova stesura del Codice, a fornire risposte sul piano etico e deontologico che i colleghi attendevano e, contemporaneamente, a farsi carico di quelle responsabilità morali nei confronti della collettività derivanti dal proprio ruolo istituzionale, nell'ottica di un nuovo patto per la salute tra medico e paziente. In un articolo dedicato all'Autonomia del cittadino e direttive anticipate, l'Ordine anticipa i contenuti di legge in Parlamento sul tema. Sostiene, infatti, che il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia del paziente. Nel caso in cui il malato non fosse in grado di esprimere la propria volontà, il medico deve tenere conto nelle proprie scelte professionali di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato. Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici. Ai camici bianchi è infatti richiesta la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. Spazio, poi, al tema della formazione. I medici, ricorda l'Ordine, hanno il dovere di aggiornarsi in materia tecnico-scientifica, etico-deontologia e gestionale-organizzativa. "Silenzio", invece, sulla fecondazione eterologa nell'articolo relativo alla procreazione medicalmente assistita. L'Ordine ha preferito mantenere il testo del vecchio Codice del '98, per manifestare la continuità di un orientamento etico che comunque non intende offendere leggi dello Stato. Quello attuato - sottolinea il presidente della FNOMCeO - non è un intervento di maquillage del Codice del '98. Abbiamo piuttosto cercato di realizzare un documento che ribadisca con forza il concetto che nella tutela della salute il medico è portatore di un progetto, dove la cura della malattia è saldamente correlata al rapporto di fiducia con il proprio paziente. |
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| Capo I - Solidarietà tra medici Art.57 - Rispetto reciproco Il rapporto
tra i medici deve ispirarsi
ai
principi del
reciproco rispetto
e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. ... Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse. Art.50 - Tortura, trattamenti disumani: Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti Ma che dire di quanto DOCUMENTATO NEI FILE: (Vedi anche il pdf ESPERIMENTI SU BAMBINE_I.PDF LarsonReport-Edit Armi ad Energia diretta
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L'opera di Ippocrate presenta tratti tanto innovativi da poter egli essere considerato il fondatore della scienza medica. In questo modo egli diede per la prima volta un carattere autonomo e specifico ad una pratica empirica, conferendole la dignità di una tecnica (téchne) fondata su un metodo scientifico. E qui cito testualmente lo stesso Ippocrate. L'ampio compito assegnato alla medicina richiede un metodo di indagine altrettanto aperto. Anche qui distanziandosi dalla scuola di Cnido, Ippocrate ritiene che solo una considerazione globale di tutto il contesto di vita del malato permette di comprendere e sconfiggere la malattia, le cui varie manifestazioni sarebbero altrimenti destinate a rimanere enigmatiche. Tale esame complessivo deve estendersi anche al passato (anámnesis, ricordo), per poter individuare il male (diágnosis, conoscenza) e ipotizzarne ragionevolmente il decorso (prógnosis, previsione). Ciò implica un discernimento, che viene esercitato applicando una definizione empirica di «causa»: Il
metodo della medicina
La
medicina da gran tempo ormai dispone di tutto, e sono stati trovati
il principio e la via grazie ai quali in lungo tempo sono state fatte
molte e notevoli scoperte, e il resto nel futuro sarà scoperto
se qualcuno, in grado di farlo e a conoscenza di quanto già
è stato scoperto, cercherà prendendo le mosse da queste (Sull'antica
medicina, 2).Coloro che scrissero le cosiddette Sentenze cnidie hanno sì descritto correttamente ciò che soffrono i malati in ogni malattia e come qualcuna di esse si risolve: e fin qui, anche il non medico potrebbe scrivere correttamente se s'informasse bene presso ciascuno dei malati su ciò che egli ha sofferto; ma di ciò che il medico deve ancora sapere - né lo dice il malato - molte cose sono state omesse; e sono conoscenze diverse nei diversi casi, alcune anche importanti come sintomi. [...] A me piace invece che si ponga mente all'intera tecnica (Sul regime delle malattie acute, 1-2). Per quanto riguarda la malattia detta «sacra», a me non appare in nessuna maniera più divina o più sacra di altre malattie, ma piuttosto ha una natura dalla quale si nasce, come le altre malattie. Gli uomini le attribuirono una natura e causa divina per imperizia e stupore, perché non somiglia per nulla ad altre malattie. E questa concezione della sua divinità è mantenuta dalla loro incapacità a comprenderla, e la facilità della maniera con cui è curata (gli uomini ne sarebbero infatti liberati tramite purificazioni e incantesimi). [...] Coloro che per la prima volta divinizzarono questa malattia mi sembrano essere stati simili a quegli uomini che ora sono i prestigiatori, i purificatori, i saltimbanchi e i ciarlatani, che fingono di essere molto pii e più colti degli altri. Tali uomini, dunque, usando la divinità come un pretesto e una copertura della loro incapacità ad offrire ogni assistenza, hanno diffuso l'opinione che la malattia è sacra, aggiungendo argomentazioni appropriate allo scopo (Sulla malattia sacra,
1-2).
Ma alcuni
medici ed esperti di sapienza (sophistái) dicono che
non è possibile che conosca la medicina chi non sa che
cos'è l'uomo, ma questo deve capire chi intende curare
correttamente gli uomini. Il loro discorso tende alla filosofia (es
philosophíen), come per Empedocle e altri che hanno scritto
sulla natura partendo da che cosa è l'uomo e da come si
formò all'inizio e da che cosa è costituito. Ma io
anzitutto ritengo che tutte le cose dette da un esperto di sapienza o
da un medico, o scritte sulla natura, si avvicinino più alla
pittura che la medicina: ritengo invece che non è possibile
conoscere qualcosa di chiaro sulla natura [dell'uomo] da nessun'altra
fonte che dalla medicina. E questo si sarà in grado di
apprenderlo quando si abbraccerà tutta la medicina stessa
correttamente (e finché ad allora mi pare che ci mancherà
molto): intendo questa indagine: sapere che cosa è l'uomo e per
quale genere di cause si forma e tutto il resto, esattamente (Sull'antica
medicina, 20).Bisogna in realtà che si ritengano cause di ciascuna [malattia] quelle cose presenti le quali è necessario che sorga in un certo modo, e cambiate in un'altra mescolanza è necessario che cessi (Sull'antica medicina,
19).
![]() Mastrangelo Domenico ed. Salus Infirmorum 2010: scienze mediche. medicina Lo
scopo principale di questo libro è informare la gente. Questo,
che è sempre stato un dovere professionale di ogni medico, oggi
diventa anche un dovere morale, perché i contenuti
dell'informazione sono spesso fatti gravi e potenzialmente lesivi
dell'incolumità e dell'integrità del malato che si affida
ignaro. Purtroppo, la medicina moderna si è trasformata in una
sorta di braccio armato a difesa degli interessi economici di una
industria che prospera sulle precarie condizioni di salute della gente.
L'autore fa una analisi tanto lucida e concreta quanto drammatica della
situazione in cui siamo caduti, ma il lettore capisce chiaramente che
questa analisi non è un atto d'accusa, ma un atto d'amore nei
confronti della vera Medicina. Infatti, travolta dalla potenza
economica dell'industria farmaceutica e dei suoi interessi, la medicina
moderna è troppo spesso al servizio del "business" più
che della gente e nessuno che ami veramente questa professione
può e deve tollerare una simile situazione.
|
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DSM-VPublication
of the fifth edition of
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) in May
2013 will mark one the most
anticipated events in the mental health field. As part of the
development process, the preliminary draft revisions to the current
diagnostic criteria for psychiatric diagnoses are now available for
public review and comment. We thank you for your interest in DSM-5 and
hope that you use this opportunity not only to learn more about the
proposed changes in DSM-5, but also about its history, its impact, and
its developers. Please continue to check this site for updates to
criteria and for more information about the development process.
Nelle pagine 308-309 dell'edizione italiana del DSM-IV R si trova una descrizione di allucinazioni uditive considerate
come particolarmente caratteritiche della Schizofrenia e incluse
fra i
sintomi di primo rango della classificazione di Schneider.
Se questi
sintomi sono presenti , allora è richiesto solo questo singolo
sintomo per soddisfare il criterio
A
[pagina 318]
Ma questa descrizione - e negli stessi
esatti termini
- viene riferita in modo univoco da numerose persone nel cui organismo
SICURAMENTE è presente un microchip
rice-trasmittente inseritovi abusivamente. In attesa della
prossima edizione del DSM-V è assolutamente
necessario vengano attivati sistemi di rilevamento
tecnologici -
di sicuro possibili e neanche troppo indaginosi e/o costosi - per
DOCUMENTARE
in modo
oggetivabile queste TRASMISSIONI esogene.(Spiegazioni più precise e dettagliate si trovano nel file Microchips impiantati nel corpo umano e nelle documetazioni di LarsonReport-Edit) Non solo per
obbiettività va PRESENTATO, ma va
seriamente colta l'opportunità
di rafforzare e precisare il messaggio ufficiale da parte della Task
Force
preposta alla preparazione del nuovo DSM-V
A Message
from the DSM-5 Task Force Chairs
Dear Reader, Welcome to the DSM-5 Development Web site. This site provides information culminated from over 10 years of revision activities, made possible thanks to the generous dedication of more than 600 global experts in the field of mental health. The DSM-5 Task Force and Work Group members are working to develop criteria for diagnoses that not only reflect new advances in the science and conceptualization of mental disorders, but also reflect the needs of our patients. We encourage you to delve into the wealth of information contained within this site to become familiar with some of the advancements in scientific and clinical knowledge that will assist in making diagnoses more accurate, valid, and clinically useful. We also hope that this knowledge will pave the way for further research in these important areas. Your input, whether you are a clinician, a researcher, an administrator, or a person/family member affected by a mental disorder, is important to us. We thank you for taking part in this historic process and look forward to receiving your feedback. David J.
Kupfer, M.D., DSM-5 Task Force
Chair
Darrel A. Regier, M.D., M.P.H., DSM-5 Task Force Vice-Chair A
CRUCIAL NOTE AND A WORLDWIDE
CALL:
The main psychiatric text DSM-IV TR is near to join its next edition DSM-V. The basics of this book are in sum up good or even very good but there are some very FAKE assumptions which must be contested and mended: in particular [read from page 297] the main criterion by which the doctors can put a "sure" diagnosis of Schizophrenia is based on an unilateral description of hearing voices. But just exactly this description satisfies even more better the depiction furnished by people who are surely - demonstrated - implanted with abusive receiving-trasmitter broadcast microchips: our crucial call regards the possibility to URGENTLY search technological effectual means for documenting and sharing these EXTERNAL VOICES. To utterly explain and display this issue can then give a real possibility to revise the DSM: to MEND for ever such mistakes which are not only "faults" but also ways for evil people to silence - as "mad" - their opponents. In particolare sembra proprio possa venir modificato uno dei principali "errori" diagnostici: il considerare il "sentire voci" come sintomo unico e patognomonico 3. ELIMINATION
of requirement that only 1 characteristic symptom need be present if
that is a bizarre delusion or a
Schneiderian
first-rank symptom hallucination.
No unique diagnostic specificity for these characteristic symptoms in comparison to others has been identified and consequently there is no basis for treating these symptoms as being pathognomonic. 4. Requirement that at least one of the characterisic symptoms be delusions, hallucinations, or disorganized speech. Schizophrenia is a psychotic disorder and psychosis is defined by reality distortion (delusions and hallucinations) and severe disorganization (disorganized speech). We considered adding cognitive impairment as a characteristic symptom, but recommended against doing so because of its lack of diagnostic specificity and limited information about the impact of such a change. It was considered a key aspect of schizophrenic psychopathology, however, and is recommended as one key dimension to be measured across patients with a psychotic disorder. (The file Microchips impiantati nel corpo umano endorses further and more precise explanation) in Psychology Today: Are Psychiatrists Betraying Their Patients?- researchers, psychiatrists indebted to drug companies - Psychology Today, Sept, 1999. by Loren R. Mosher. PSYCHIATRIST LOREN MOSHER RECENTLY RESIGNED IN DISGUST from the American Psychiatric Association Loren R. Mosher M.D. 2616 Angell Ave San Diego, CA 92122 tel: 619 550 0312 fax: 619 558 0854 Rodrigo Munoz, M.D., President American Psychiatric Association 1400 K Street N. W. Washington, D.C. 20005 Dear Rod: After nearly three decades as
a
member it is
with a mixture of pleasure and disappointment that I submit this letter
of resignation from the American Psychiatric Association. The major
reason
for this action is my belief that I am actually resigning from the
AmericanPsychopharmacological
Association. Luckily, the organization's true identity requires
nochange
in the acronym. 1. To begin with, let us be ourselves. Stop taking on unholy alliances without the members permission.We seem to have forgotten a basic principle: the need to be patient/client/consumer satisfaction oriented. I always remember Manfred Bleuler's wisdom: Loren, you mustnever forget that you are your patient's employee. In the end they will determine whether or not psychiatry survives in the service marketplace. Sincerely,
Loren R. Mosher M.D. TED CHABASINSKI was once given
electroshock treatment as part of
an experiment at age
six, then sent to a New York State psychiatric institution where he
spent the rest of
his childhood. Now an attorney in Berkeley, California, he has been
well-respected leader in the psychiatric survivors movement since
1971. Ted was the main organizer of the 1982 ballot campaign to ban
shock treatment in Berkeley, California, which was passed
overwhelmingly by the voters there. Ted is on the board of MindFreedom
International.
The interview will cover:
![]() Any way this isn't a fierce destiny: psychiatry can well survive placidly avoiding marketplace, and experimercial ways; psychiatry has not forcedly to be narrowed into a pseudo-rationale, into a neurobiological tunnel vision, for keeping distance from the molecule conglomerates we have come to define as patients. Biology is an infinite field totally contrary of "narrow": it is not surely a biological approach which disrupts human relationship and transforms human being - or even living beings - in passive molecule conglomerates. A summarizing glance on this inverse view of how can be managed patients' care is presented in the file/chapter Anamnesis? A way for healing... of another site/book |
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![]() De que mal morira? Goya, Los caprichos Caprices , ... 1200x1758 pixel - 370k - jpg www.nlm.nih.gov Nel corso del tempo - come da
presupposti - l'attività stessa dell'Associazione genera e
promuove FATTI nuovi e INCONTRI FATTIVI
con nuove situazioni e persone: nei file dedicati a ciscuno dei
problemi in atto verranno via via presentate in evidenza le ultime
novità. Per questo invitiamo a prendere in considerazione file
di dati
tecnici inerenti alla presenza di microchip rice-trasmittenti e di dati
testimoniali con sensazionali CONFESSIONI da parte di chi viene
reclutato per azioni di "tortura": Termografie e rivelazioni
e Traduzioni e trascritti.
Come è ovvio presumerlo data la delicatezza e incisività
dell'argomento, si tratta di un file che è e sarà
molto di frequente
"preso di mira" e danneggiato: chi vi accede è pregato di
comunicarci
ogni disguido che così potrà venir corretto
tempestivamente. / The here
above presented crucial files endorse very pressing data: then it is
very probable to have it repeteadly damaged. We ask to notice every not
fixed link or every other abnormality for helping us to timely correct
them.
Segnalando questo file "Italiano ospitato" forniamo un indirizzo FaceBook ove contattare e conoscere l'Autore: http://www.facebook.com/profile.php?id=1563768912&ref=t Nota: i file in pdf potranno essere duplicati o riprodotti su supporti elettronici, cartacei o di qualsiasi altro tipo e distribuiti liberamente, a due condizioni. 1) I libri,
qualsiasi sia il supporto, dovranno essere assolutamente integri e completi
sia nel testo che nella grafica; ogni modifica, soppressione, aggiunta
di qualsiasi tipo faranno decadere il permesso di duplicazione e
faranno automaticamente ricadere nei REATI
previsti a tutela del diritto di autore.
2) L'eventuale distribuzione dei duplicati, qualsiasi sia il supporto, dovrà essere fatta esclusivamente a titolo GRATUITO. Possible_influence-on_subject_FOIA.pdf
LEGGE.HR3200.pdf Armi ad Energia diretta Indice-delle.cartelle lettera_di_presentazione Caso Suda: file originale suda.fotodoc LarsonReport-Edit Purché vengano accettate le normali regole del Copyright, si possono scaricare file/capitoli in pdf che derivano da un altro sito / Only under usual Copyright rules on can download pdf file/chapters pertaining to another site Quando la cartella clinica è terapeutica.Dare ai ricordi una seconda vita? Consapevolezza e memoria
ESPERIMENTI SU BAMBINE_I.PDF Medicina: scienza applicata e multidisciplinare: Emozioni, istinti, ricordi, contraddizioni ed anche libri completi in pdf / and also pdf complete books Infanzia: un mestiere difficilissimo Copertina libro Infanzia Copyright DEP634301000709820000Infanzia-Mestiere-difficilissimo.pdf Consapevolezza e Memoria Copyright DEP634300996254663750Consapevolezza-e-memoria.pdf |
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| Victim
owed compensation in CIA case, judge told January
11, 2007, Globe and Mail (One of Canada's leading newspapers) Patients
were put in isolation, tied down or drugged, and subjected to hours and
hours of taped recordings meant to brainwash them at the behest of the
Central Intelligence Agency. They were subjected to massive
electroshocks, experimental drugs and LSD, most of them unwilling and
unknowingly part of the U.S. spy agency's experimentation. Now it's
time for the federal government to compensate those victims, lawyer
Alan Stein argued. Mr. Stein is seeking court approval for a
class-action lawsuit on behalf of his client, Janine Huard, one of the
hundreds of patients of Ewen Cameron to be subjected to the Cold
War-era experiments. "She never knew ... that she was being used by Dr.
Cameron and his staff as a guinea pig," Mr. Stein told the court. The
CIA ... recruited Dr. Cameron to experiment with mind-control
techniques beginning in 1950. The experiments ... were jointly funded
by the CIA and the Canadian government. They were part of a larger CIA
program called MK-ULTRA,
which also saw LSD administered to U.S. prison inmates and patrons of
brothels without their knowledge. Ms. Huard was one of nine Canadian
victims who received nearly $67,000 (U.S.) from the CIA in 1988 to
compensate her for her suffering. But her claim for compensation from
the federal government ... was rejected three times. In 1994,
77 patients were awarded $100,000 each from the federal government, but
more than 250 others were denied compensation because they were not
"totally depatterned."
Note:
What
this article fails to
mention is that Dr.
Cameron was also the president of
both the American Psychiatric
Association
and
the World Psychiatric
Association.
For more reliable information, click here
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Pagina scientifico-medica Malattie rare in offerta speciale ASSOCIAZIONE ITALIANA, SCIENTIFICA E GIURIDICA, CONTRO GLI ABUSI MENTALI, FISICI E TECNOLOGICI Opinioni o peggio: accuse? e Opinion or accusation? Ringraziamenti / Acknowledgement and thanks Testimonianze e dubbi / Testimonies and DOUBTS Termografie e rivelazioni e Traduzioni_ e_trascritti . Per concludere... / accomplishment Dopo la pubblicazione del libro per gli aggiornamenti e i dati "normativi" e di "diffida" / after the book published up-dates and disclaimers: AGGIORNAMENTI E INDICI (o più velocemente: italiano Modificazioni e novità, English Up-dates) per gli indici illustrati / illustrated index: PAGINE FUORI TESTO INTRODUTTIVE It's Abuse NOT Science fiction Libro / Book Molto importanti / To read thoroughly Delgado & Skinner Psychocivilization and its discontents
Dalla
presentazione dettagliata del libro It's Abuse
NOT Science
fiction, e dalla data di pubblicazione - 14 luglio 2005 -
molto
è cambiato e molti
DOCUMENTI sono stati sia sostituiti che aggiunti. In attesa di
una completa nuova
edizione
del volume principale ne viene
per ora edito un SUPPLEMENTO INTEGRATIVO
per meglio diffondere i
più
recenti
e IMPORTANTI UP-TO-DATE
DOSSIERS.Poché per molte vittime risulta più facile esporre passate sofferenze per scritto che a voce possiamo garantire l'autenticità delle testimnianze: la diffusione di questi rivissuti come di nuovi fatti ora è assicurata da questa NUOVA PUBBLICAZIONE: un autonomo volume. ************************* The book previously published at present needs to be modified. It's Abuse NOT Science fiction published on July 14 2005 shortly became OUT OF DATE and so required to present also the consequent novelties coming from readers comments, from new deeds and MOSTLY on present-day flash-back discolosures: since for some victims it is often easier to write than to speak we can assume their genuniness on the pages of UP-TO-DATE DOSSIERS of It's Abuse NOT Science fiction = Gli Abusi mentali, fisici e tecnologici NON sono Fantascienza for the time being launched as supplementary book, supplementary but matching also by itself not only for propose simple improvement, rather to share some new particular important DOCUMENTS. Avviso importante riguardante l'utilizzo del sito / To a better use of the site: Precisazioni
normative e fondanti nei
riguardi di sito e libri, qui riassunte e/o accennate si
ritrovano però complete come presupposti e dicharazione di
intenti in
un IMPORTANTISSIMO file - Presentazione
e diffide / Press-release
ad esse
appunto DEDICATO. Si consiglia vivamente di leggerlo come preliminare
di ogni altra pagina; è stato integrato con la serie degli aforismi che
-
con i
suoi
continuativi aggiornamenti, nel loro susseguirsi "a più
voci" - presenta un
compendio
programmatico dell'impostazione generale di tutto il lavoro.
Questo
sito e i libri
che ne derivano NON sono di semplice INFORMAZIONE, ma si costituiscono
come una
specie di ENCICLOPEDIE TEMATICHE,
in cui vengono presentati e
discussi vari argomenti
da leggersi e soprattutto da CONSULTARE
di
volta in volta.
A
seguito di
difficoltà
lamentate e relative
richieste, l'architettura stessa del
sito è stata modificata in funzione di un più agevole
orientamento: sdoppiato il file/home
si divide ora in secondo file con un
nuovo nome - Presentazione
e indice ragionato:
come cominciare / Preamble: how to begin - che riinvia a
un differente URL
mentre diventa iniziale e fondamentale
come file
semplificato dove a prima
vista compaioni i links indirizzanti
sui capitoli interni. Assecondando critiche e richieste
man mano vengono aggiunti nuovi o rinnovati files a cui fare
riferimento per informarsi su come
è stata aggiornata la serie delle correzioni e
nuove informazioni. Si
consiglia di
iniziare dal file AGGIORNAMENTI
E INDICI preposto
agli aggiornamenti e di
precisazione dei dati
"normativi" e di "diffida" o
più
veloce Modificazioni
e novità. Per il libro
e gli
indici illustrati del
libro
e del sito vedi soprattutto: Presentazione e
indice ragionato:
come cominciare / Preamble: how to begin.
Some files begin with quotes summarizing and/or only alluding to define basics and meaning, purpose and disclaimer regarding Web site and related books, but a very IMPORTANT totally DEDICATED page - Presentazione e diffide/Press-release - MUST be read almost ever as key introduction, also integrated with the series - continually under construction - of very diffentiate aphorisms as summarizing programme of the whole matter. To
manage meaning and implications of the crucial FIRST HAND testimonies,
besides to check every inconsistent debate regarding their validation:
on EVERY file does appear this quote: to
note
that for
some victims it is often easier to
write
than to
speak.This
site and the book do NOT be a source of notices but an ENCYCLOPEDIC
gather of different
subjects:
one another to
be read time by time, or better to
be CONSULTED
even for learning.
And so
this
Web site will always be
maintained
under speedy and diligently revised construction. it is
suitable to
begin by the file Aggiornamenti
e Indici for
up-dates and disclaimers: more
easy: English Up-dates,
for
book and illustrated
indexes: Libro / Book, Pagine
Fuori testo Introduttive,
to general founding
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ragionato:
come cominciare / Preamble: how to beginL'intero sito è ora pubblicato in un volume enciclopedico: per copertina, frontespizio e ulteriori spiegazioni vedi file Libro/book. aggiornato da Up-to-date Dossiers / The complete site is ready also as an Encyclopedic book to be improved by Up.to-date Dossiers: Tel/Phone: +390116507074, +390116508665 Fax:
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