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MODERNO GIURAMENTO DI IPPOCRATE

14 febbraio 2008 / February 14 2008



Indice interno del file:
#inizio-sito, #Apollo medico, #giuro, #moderno giuramento, #aggiornamenti_2007(*),#saggezza_antichissima(**) #Mosher, #psychology-today, #lobotomia
(*) novità / up-date; (**) nuovo sottotitolo / new subchapter

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Questo sito e i libri che ne derivano NON sono di semplice INFORMAZIONE, ma si costituiscono come una specie di ENCICLOPEDIE TEMATICHE, in cui vengono presentati e discussi vari argomenti da leggersi e soprattutto da CONSULTARE di volta in volta.

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L'intero sito è ora pubblicato in un libro enciclopedico - pur privo degli ultimi aggiornamenti -: per copertina, frontespizio e ulteriori spiegazioni vedi file Libro/book. The complete site - even if already at present lacking of the newest up-dates - is ready also as an Encyclopedic book.
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rielaborazione più scioccante ad hoc del famoso "Sonno della ragione" di Goya -

Questa rielaborazione del famoso Sonno della ragione di Goyaufficialmente copyright - è resa molto più inquietante dell'originale per essere utilizzata come copertina del libro e spiegata dal Disegnatore Andrzej (Andrew) Suda/ This powerful, more puzzling creative modification of the Goya's Sleep of reason - marked by the official Copyright - here is used as book cover's image,  and explained by the Designer: Andrzej (Andrew) Suda: should look just like many of the events described by the victims: they  exist, are bothersome, and we don’t know exactly WHY they are there but they are there [come molti dei fatti descritti dalle vittime: essi esistono, turbano e noi non riusciamo a conoscere esattamente il  PERCHE' ci siano, ma ci sono...]
should look just like many of the events described by the victims: they  exist, are bothersome, and we don’t know exactly WHY they are there but they are there… [come molti dei fatti descritti dalle vittime: essi esistono , turbano e noi non riusciamo a conoscere esattamente il  PERCHE' ci siano, ma ci sono....]
About the Book This book not only documents the case of Andrzej Suda, it is also filled with documentation from the worlds most influential documented cases of psychological abuse, electronic harassment, organized stalking and mind control. Some cases include Rauni Leena Kilde MD., Dr. Reinhard Munzert, Kathy Sullivan, David Larson, and many others... Please support the truth with the purchase of our book. This will document many technologies and mind control weapons that have been kept hidden from the mainstream public. Over 600 pages of action packed TRUTH!

Per Apollo Medico, per Esculapio, Igea e Panacea giuro,

 e tutti gli dei e le dee chiamo a testimoni che questo mio giuramento e questa scritta attestazione osserverò integralmente con ogni vigoria e intelligenza...
La vita è breve, l'arte lunga. l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile...
IPPOCRATE ( 460 a. C. - 377 a. c. ) Nato nell'isola di Cos da una famiglia di origini aristocratiche e di antiche tradizioni mediche, è considerato il medico più famoso dell'antichità, fondatore dell' ars medica antiqua..

English translation:
I SWEAR by Apollo the physician, and Aesculapius, and Hygiea, and Panaceia, and all the gods and goddesses, that, according to my ability and judgment, I will keep this Oath and this stipulation- to reckon him who taught me this Art equally dear to me as my parents, to share my substance with him, and relieve his necessities if required; to look upon his offspring in the same footing as my own brothers, and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or stipulation; and that by precept, lecture, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the Art to my own sons, and those of my teachers, and to disciples bound by a stipulation and oath according to the law of medicine, but to none others. I will follow that system of regimen which, according to my ability and judgment, I consider for the benefit of my patients, and abstain from whatever is deleterious and mischievous. I will give no deadly medicine to any one if asked, nor suggest any such counsel; and in like manner I will not give to a woman a pessary to produce abortion. With purity and with holiness I will pass my life and practice my Art. I will not cut persons laboring under the stone, but will leave this to be done by men who are practitioners of this work.Into whatever houses I enter, I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption; and, further from the seduction of females or males, of freemen and slaves. Whatever, in connection with my professional practice or not, in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be spoken of abroad, I will not divulge, as reckoning that all such should be kept secret. While I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art, respected by all men, in all times! But should I trespass and violate this Oath, may the reverse be my lot! (From M.A. in Health Care Ethics)

(460??377? BC). The first name in the history of medicine is Hippocrates, a physician from the island of Cos in ancient Greece. Known as the “Father of Medicine” Hippocrates has long been associated with the Hippocratic Oath, a body of manuscripts, which sets forth the obligations, ideals, and ethics of physicians. This ethical code is adopted as a guide to conduct by the medical profession throughout the ages and still used in the graduation ceremonies of many medical schools.

Art.50 - Tortura, trattamenti disumani

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.



Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
GIURO:

* di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
* di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e ilsollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità ecostante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mioatto professionale;
* di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
* di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita edella persona non utitizzerò mai le mie conoscenze;
* di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina equelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
* di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti morali;
* di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione;
* di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
* di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo eimpegno indipendentemente dai sentimenti che essi miispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
* di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
* di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto delmalato alla libera scelta del suo medico tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiduciae in ogni caso sul reciproco rispetto;
* di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.

Titolo I - Oggetto e campo di applicazione

Art.1 - Definizione

Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico - chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art.2 - Potestà disciplinare - Sanzioni -

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.

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Titolo II - Doveri generali del medico

Capo I - Indipendenza e dignità della professione

Art.3 - Doveri del medico

Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art.4 - Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.

Art.5 - Esercizio dell'attività professionale

Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Art.6 - Limiti dell'attività professionale

In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale.

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Capo II - Prestazioni d'urgenza

Art.7 - Obbligo d'intervento

Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Art.8 - Calamità

Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente.

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Capo III - Obblighi propri del medico

Art.9 - Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
 

* la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
* l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire di intendere e di volere;
* l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personale. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art.10 - Documentazione e tutela dei dati

Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o sistemi informatico.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono.

Art.11 - Comunicazione e diffusione di dati

Nella comunicazione di dati o documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

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Capo IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art.12 - Prescrizione e trattamento terapeutico

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia, impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non pu˜ che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico - scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accadere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorare gli effetti. E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Art.13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo

La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.

Art.14 - Accanimento diagnostico - terapeutico

Il medico deve astenersi all'ostinazione di trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

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Art.15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico - fisica

I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico - fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne la sofferenza.

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Art.16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

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Titolo III - Rapporti con il cittadino
 

Capo I - Regole generali di comportamento

Art.17 - Rispetto dei diritti del cittadino

Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art.18 - Competenza professionale

Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non siano in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art.19 - Rifiuto d'opera professionale

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salite della persona assistita.

Art.20 - Continuità delle cure

Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità o impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia devee assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Art.21 - Documentazione clinica

Il medico, deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati per iscritto.

Art.22 - Certificazione

Il medico non pu˜ rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare dati clinici che abbia direttamente constatato.

Art.23 - Cartella clinica

La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole delle buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostiche - terapeutiche praticate.

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Capo II - Doveri del medico e diritti del paziente

Art.24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto medico - paziente. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. è pertanto vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

Art.25 - Sfiducia del cittadino

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico pu˜ rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure previo consenso scritto dell'interessato.

Art.26 - Soccorso d'urgenza

Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

Art.27 - Fornitura dei medicinali

Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.

Art.28 - Comparaggio

Ogni forma di comparaggio è vietata.

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Capo III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i
disabili

Art.29 - Assistenza

Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico - fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

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Capo IV - Informazione e consenso

Art. 30 - Informazioni al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di eventuali alternative diagnostico - terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico - terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di
informazioni del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da procurare preoccupazioni e sofferenze particolare alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

Art.31 - Informazione a terzi

L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art.9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere le comunicazioni dei dati sensibili.

Art.32 - Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art.30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo art.34.

Art.33 - Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o incapaci il medico è tenuto a informare prontamente l'autorità giudiziaria.

Art.34 - Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei
diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Art.35 - Assistenza d'urgenza

Allorché sussistano condizioni di necessità e urgenza, e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

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Capo V - Assistenza ai malati inguaribili

Art.36 - Eutanasia

Il medico, anche se su richiesta del malato, non deve effettuare ne favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

Art.37 - Assistenza al malato inguaribile

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendo al malato a tutela, per quanto possibile della qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

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Capo VI - Trapianti

Art.38 - Prelievo di parti di cadavere

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico pu˜ essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

Art.39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente

Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente * consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normativa in materia.

Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.

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Capo VII - Sessualità e riproduzione

Art.40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione

Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai fini di tutelare la salute.

Art.41 - Interruzione volontaria di gravidanza

L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, pu˜ rifiutarsi di intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.

Art.42 - Fecondazione assistita

Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare la sterilità. E' fatto divieto medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:

a. forme di maternitò surrogata;
b. forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c. pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d. forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali: non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.

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Capo VIII - Sperimentazione

Art.43 - Interventi sul genoma e sull'embrione umano

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.  Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.

Art.44 - Test genetici predittivi

Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o della madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.

Art.45 - Sperimentazione scientifica

Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.

Art.46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo

La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci
è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica sui minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.

Art.47 - Sperimentazione clinica

La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al
mantenimento e al ripristino dello stato di salute.

Art.48 - Sperimentazione animale

La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.

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Capo IX - Trattamento medico e libertà personale

Art.49 - Obblighi del medico

Il medico che assisti un cittadini in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzarne misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e limiti previsti dalla legge.

Art.50 - Tortura, trattamenti disumani

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.

Art.51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi

Quando una persona rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.

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Capo X - Onorari professionali

Art.52 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria deliberazione, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

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Capo XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico

Art.53 - Pubblicità in materia sanitaria

Sono vietate al medico tutte le forme, dirette e indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera. Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a richieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.

Art.54 - Informazione sanitaria

L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non producano timori  infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente , qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.

Art.55 - Scoperte scientifiche

Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.

Art.56 - Divieto di patrocinio

Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio a avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

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Capo I - Solidarietà tra medici

Art.57 - Rispetto reciproco

Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

Art.58 - Rapporti con il medico curante

Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per  il trattamento dei dati sensibili dal cittadini o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante i ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostici - terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche nel caso di
ricovero ospedaliero.

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Capo II - Consulenza

Art.59 - Consulenza e consulto

Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricovero a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenervi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso. Il modo ed i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.

Art.60 - Divergenza tra curante e consulente

I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente. E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguato alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinione il curante può chiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.

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Capo III - Altri rapporti tra medici

Art.61 - Supplenza

Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.

Art.62 - Medico curante e ospedaliero

Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico - terapeutica.

Art.63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità

I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.

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Capo IV - Medicina legale

Art.64 - Compiti e funzioni medico - legali

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non può svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.

Art.65 - Visite fiscali

Nell'esercizio delle funzioni di controllo. Il medico:

* deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
* non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazioni d'urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.
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Capo V - Rapporti con l'Ordine professionale

ARt.66 - Doveri di collaborazione

Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale. Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie. Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione ai fini disciplinari. Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti
la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempire all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

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Titolo V - Rapporti con i terzi

Capo I - Svolgimento dell'attività professionale

Art.67 - Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale

Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto dell'Ordine competente per territorio. Il medico non deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale. L'attività professionale può essere svolta anche in forma associata con le modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:

* e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
* non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
* non può accettare limiti di tempo della propria attività, né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art.68 - Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti all'esercizio professionale. Nell'interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenza professionali.
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Titolo VI - Rapporti con il servizio sanitario nazionale e con enti pubblici e privati

Capo I - Obblighi deontologici del medico a rapporto di
impiego o convenzionato

Art.69 - Medico dipendente o convenzionato

Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al proprio rapporto di impiego o convenzionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri dei cittadini. In attesa della composizione della vertenza. Egli deve assicurare il servizio, salvo in casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.

Art.70 - Direzione sanitaria

Il medico che svolge funzioni di direzione o dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.

Art.71 - Collegialità

Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.

Art.72 - Eccesso di prestazione

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno no incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua professione e la sicurezza del malato.

Art.73 - Conflitto di interessi

Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero - professionale.

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Capo II - Medicina dello sport

Art.74 - Accertamento dell'idoneità fisica

La valutazione della idoneità alla pratica dello sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Art.75 - Idoneità - Valutazione medica

Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all'integrità psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.

Art.76 - Doping

Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico - fisico del soggetto.

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Capo III - Tutela della salute collettiva

Art.77 - Attività nell'interesse della collettività

Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.

Art.78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie

Il medico deve svolgere compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie ed ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art.79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso

L'impegno professionale nel medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.

(Disposizione finale)

Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti ad inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento. Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.

Restyling per Giuramento di Ippocrate

Sono pochi i giovani medici italiani che si presentano alla cerimonia del giuramento di Ippocrate, il documento simbolo dei principi etici dei "camici bianchi". Non solo. I medici del nostro paese non conoscono in modo sufficiente il loro codice deontologico. Lo ha detto Amedeo Bianco, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), a margine del Congresso nazionale della Fimmg (Federazione medici di medicina generale) in corso a Villasimius (CA). Facciamo fatica - ha spiegato Bianco - a portare i giovani al giuramento nelle sedi degli Ordini. A Torino lo scorso anno su 250 giovani camici bianchi hanno partecipato alla cerimonia solo 70-80. Il resto aveva impegni di lavoro o di altro tipo. Ma per Bianco questa scarsa attenzione dei neolaureati ai problemi etici non deve essere imputata solo a loro. Non è colpa dei giovani, ma del modello formativo. Sono stati abituati a conoscere nozioni e tecniche, non a 'saper essere o saper fare'. Non a caso sono i medici più avanti con gli anni a conoscere meglio il codice deontologico, che non è un documento astratto. Negli ultimi 12 anni - spiega Bianco - ci sono stati tre aggiornamenti a testimonianza del fatto che la deontologia cerca di tenere il passo con i grandi cambiamenti della società. Bianco sottolinea che è necessario avvicinare di più i professionisti italiani alla cultura dei principi etici.

Ad aggiornare la versione del Giuramento, datata 1998, è stato la FNOMCeO
Anche il Giuramento d'Ippocrate si rinnova. La formula della solenne 'promessa' che segna l'ingresso nella professione medica si aggiorna per stare al passo con i tempi.
Due le novità introdotte nel testo: l'impegno a rifuggire da ogni indebito condizionamento nell'esercizio della professione e a promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente. Ad aggiornare l'ultima versione del Giuramento, datata 1998, è stato il Comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) nell'ultima riunione di fine marzo.
"Dopo il nuovo Codice deontologico - si legge sul sito Fnomceo - arriva anche il nuovo Giuramento, una sorta di laico rito iniziatico, che segna l'ingresso in una professione millenaria", ma sottoposta a modifiche anche sensibilissime, dato il continuo evolversi della scienza, e i nuovi problemi etici che ciò crea. "In questo 'compromesso' tra la conferma di un ruolo millenario da una parte, e il mutare del contesto sociale e di prospettive scientifiche dall'altra" nasce il nuovo testo aggiornato nella stesura ma non nella tensione morale rispetto a quello antichissimo di Ippocrate.
"E' con grande soddisfazione che, ad appena un anno dall'insediamento del nuovo Comitato centrale è stato possibile varare, e con grande spirito costruttivo, un nuovo Codice deontologico ed ora un nuovo Giuramento che, in estrema sintesi, è la carta d'identità civile ed etica con cui la categoria si presenta alla società, dovendo farsi carico di non poche responsabilità. Un Codice, e un Giuramento più propositivi e meno paternalisti, distanti da vecchi poteri: l'odierno medico scende in campo affrontando, con responsabilità e competenza, i conflitti posti dalla moderna società e dalla moderna medicina, non derogando dal suo ruolo civile e istituzionale che chiede a questo professionista di rispondere del suo operato ai cittadini oltre che alle istituzioni".
Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici.
Settantré articoli in cui, tra l'altro, si ribadisce il fermo 'no' all'eutanasia e all'accanimento terapeutico, senza dimenticare il tema della gestione degli errori in medicina e quello del governo clinico. Parte da qui il nuovo codice di deontologia medica, presentato sabato a Roma dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).
Per la prima volta, al Codice deontologico sono allegati due regolamenti attinenti ai temi della pubblicità sanitaria e al conflitto d'interessi. Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo - afferma Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo - ma ritengo che l'organismo di autogoverno della professione sia riuscito, con questa nuova stesura del Codice, a fornire risposte sul piano etico e deontologico che i colleghi attendevano e, contemporaneamente, a farsi carico di quelle responsabilità morali nei confronti della collettività derivanti dal proprio ruolo istituzionale, nell'ottica di un nuovo patto per la salute tra medico e paziente. In un articolo dedicato all'Autonomia del cittadino e direttive anticipate, l'Ordine anticipa i contenuti di legge in Parlamento sul tema. Sostiene, infatti, che il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia del paziente. Nel caso in cui il malato non fosse in grado di esprimere la propria volontà, il medico deve tenere conto nelle proprie scelte professionali di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato.
Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici. Ai camici bianchi è infatti richiesta la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

Spazio, poi, al tema della formazione. I medici, ricorda l'Ordine, hanno il dovere di aggiornarsi in materia tecnico-scientifica, etico-deontologia e gestionale-organizzativa. "Silenzio", invece, sulla fecondazione eterologa nell'articolo relativo alla procreazione medicalmente assistita. L'Ordine ha preferito mantenere il testo del vecchio Codice del '98, per manifestare la continuità di un orientamento etico che comunque non intende offendere leggi dello Stato. Quello attuato - sottolinea il presidente della FNOMCeO - non è un intervento di maquillage del Codice del '98. Abbiamo piuttosto cercato di realizzare un documento che ribadisca con forza il concetto che nella tutela della salute il medico è portatore di un progetto, dove la cura della malattia è saldamente correlata al rapporto di fiducia con il proprio paziente.

Art.50 - Tortura, trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ma che dire di quanto DOCUMENTATO NEL FILE:
ESPERIMENTI SU BAMBINI/E
Aiuto diretto all'infanzia sofferente senza implicazioni di ordine politico, razziale o confessionale (???)

Antichissima saggezza cinese

(Da un'ampia citazione a cura di Annapaola Laldi.)
Il capitolo che, secondo la disposizione dei manoscritti piu' antichi, apre quel tesoro di sapienza che e' il
Te Tao Ching, "Il libro della Virtu' della Via" (piu' comunemente noto come Tao Te Ching "Il libro della Via e della Virtu'" attribuito a Lao Tzu.


1 (38)
La virtu' superiore non ha virtu',
perche' e' virtu'.

La virtu' inferiore non abbandona mai la sua virtu',
perche' non e' virtu'.

La virtu' superiore non agisce e non ha scopo,
la virtu' inferiore agisce e ha uno scopo.

La bonta' superiore agisce e non ha scopo,
giustizia superiore agisce, e ha uno scopo.

Le norme superiori di comportamento agiscono,
e bisogna ubbidire,
altrimenti si tirano su le maniche e ti costringono.

Percio' si deve dire:
si perde la Via, resta la virtu'.
Si perde la virtu', resta la bonta'.
Si perde la bonta', resta la giustizia.
Si perde la giustizia, restano le norme di comportamento.

Le norme di comportamento,
solo rivestimento esteriore di lealta' e fedelta',
e inizio del disordine.

Consapevolezza capace di prevedere e' il fiore della Via,
ma anche inizio di stoltezza.

Percio' l'uomo compiuto si attiene alla sostanza,
e non si ferma alla superficie,
si attiene al nòcciolo e non al fiore.
Percio' trascura questo e preferisce quello.

La citazione proposta e' tratta da: Te Tao Ching -Il libro della Virtu' della Via (Interpretazione del testo e commento di Augusto Vitale, con una prefazione di Eugenio Borgna), Moretti & Vitali, Bergamo 2004, p. 77s. (www.morettievitali.it), un volume ulteriormente impreziosito da alcune tavole a colori riproducenti pitture cinesi dall'VIII al XX secolo e.v.
Il libro attribuito a LAO TZE (=Vecchio Maestro), che si presume vissuto in Cina nel VI sec. avanti era volgare (a.e.v.), e' piu' noto come Tao Te Ching (Il libro della Via e della Virtu'); le sue versioni piu' antiche tramandateci risalgono alla meta' del I sec. a.e.v., ma nel 1973, in una tomba di Mawangdui (provincia dello Hunan), insieme con altri importantissimi reperti, furono rinvenute due copie del libro piu' antiche di quelle conosciute, in cui il testo e' pero' disposto in modo diverso e reca il titolo di Te Tao Ching (Il libro della Virtu' e della Via); infatti la sezione "Te" (capp. 38-81) precede la sezione "Tao" (capp. 1-37). Un ulteriore interessante ritrovamento nel 1993 a Goudian (provincia dello Hubei) fa risalire la data di composizione al IV sec. a.e.v.. In generale queste ultime scoperte hanno spinto a rivedere molte cose dell'antica cultura cinese, gettando nuova luce anche sul nostro testo.
Comunque sia, il libro di Lao Tze, che consiste di 81 brevi capitoli (in tutto cinquemila parole), risulta essere il piu' tradotto subito dopo la Bibbia (oltre 250 versioni, comprese quelle in yiddish e in esperanto). Anche in italiano sono a disposizione diverse versioni sia direttamente dal cinese sia da traduzioni dal francese e dal tedesco, opera di famosi ricercatori, quali, rispettivamente, J.J.L.Duyvendak e Richard Wilhelm.
A chi fosse interessato a un approccio filologico (con testo cinese a fronte) segnalo anche LAOZI, Genesi del "Daodejing" (a cura di Attilio Andreini), Einaudi, Torino 2004 (qui i termini e i nomi cinesi sono riportati secondo le piu' recente regole di traslitterazione; es.: LAO TZE - o LAO TZU- = LAOZI; TAO TE CHING = DAODEJING, ecc.). Questo libro ha un saggio introduttivo di Maurizio Scarpari, dal quale ho attinto alcune delle informazioni sopra riferite.


Loren Mosher

E qui un esempio e un omaggio di come, in ottemperanza ai dettami del Giuramento di Ippocrate, Loren Mosher diede le dimissioni dall'Associazione degli Psichiatri Americani e dalle prestigiose cariche ivi ricoperte:
[In traduzuone Italiana]:
Lettera di dimissioni dall' Associazione degli Psichiatri Americani)
[Vedi il sito di L.Moser , e questo suo testo, con -  tradotto in italiano - il cappello conclusivo e il testo della bibliografia.]   
Lettera di Dimissioni dalla American Psychiatric Association 4 dicembre 1998
Loren R. Mosher, dott. in Med. a Rodrigo Munoz, dott. in Med., Presidente della American Psychiatric Association (APA)
Caro Rod,
Dopo circa tre decadi che sono socio, con un misto di dispiacere e sollievo le invio la presente lettera di dimissioni dalla American Psychiatric Association. La ragione principale per questa mia azione è la certezza che con ciò mi sto dimettendo anche dalla American Psychopharmacological Association. E‚ una fortunata coincidenza che le due organizzazioni, in verità identiche, abbiano anche lo stesso acronimo. 
Sfortunatamente infatti, APA riflette, e rafforza, a parole e a fatti, la nostra società farmaco-dipendente. E, anche, favorisce la guerra dei profitti sui "farmaci". Pazienti con una doppia diagnosi sono infatti un problema per la professionalità, ma non per questo noi non prescriviamo medicine sempre "buone". Sono "cattivi" farmaci, essenzialmente, solo quelli che non hanno bisogno di ricetta. Un marxista osserverebbe che dato che l'APA è una organizzazione capitalista, l‚APA adotterà prevalentemente quei farmaci da cui può trarre guadagno - diretto o indiretto -. 
L‚appartenere a questo gruppo non fa per me. A questo punto della sua storia, secondo me, la psichiatria è stata pressoché completamente comprata dalle compagnie farmaceutiche. L'APA non potrebbe continuare senza il supporto di incontri, simposi, riunioni di lavoro, pubblicità sulle riviste specializzate, gran giri di pranzi, borse di studio a josa ecc. ecc. , fornito dalle compagnie farmaceutiche. Gli psichiatri sono diventati i beniamini delle campagne promozionali delle compagnie farmaceutiche. L'APA, ovviamente, dichiara che la sua indipendenza ed autonomia non sono compromesse da questa situazione avviluppante. Una qualunque persona dotata di un minimo di senso comune assistendo ai meeting annuali osserverebbe invece che le esposizioni dei prodotti delle compagnie farmaceutiche e i "simposi sponsorizzati dall‚industria" attirano folle di congressisti con le loro varie forme di allettamento mentre le sessioni scientifiche sono a malapena seguite. L'istruzione psichiatrica subisce ugualmente l'influenza dell‚industria farmaceutica: la parte più importante del curriculum dei praticanti è l'arte e la quasi scienza di aver a che fare con gli psicofarmaci, cioè lo scrivere ricette.
Queste limitazioni psicofarmacologiche al nostro essere medici completi limita anche il nostro orizzonte intellettuale. Non più cerchiamo di comprendere la persona nella sua interezza e inserita nel suo contesto sociale ˆ piuttosto stiamo a riallineare i neurotrasmettitori dei nostri pazienti. Il problema è che è molto difficile avere un rapporto di relazione con un neurotrasmettitore- qualsiasi sia la sua configurazione. Così, la nostra acuta Organizzazione ci fornisce spiegazioni, basate sulla sua concezione neurobiologica di fondo, che ci tengono distanti da quei conglomerati di molecole che siamo arrivati a definire come pazienti. Promuoviamo il largo uso e ci perdoniamo l‚abuso di sostanze chimiche tossiche nonostante sappiamo che producono seri effetti di lungo periodo ˆ discinesia tardiva, demenzia tardiva e preoccupanti sindromi di astinenza. 
Ora, dovrei io essere succube delle compagnie farmaceutiche che trattano molecole nelle loro formulazioni? No, grazie tante. Mi dispiace che dopo essere stato psichiatra per 35 anni debba decidere di dissociarmi da questa Associazione. Ma essa non rappresenta affatto il mio interesse. Non sono capace di ottenere niente dall‚attuale modello riduzionista medico-biologico strombazzato dalla ledership psichiatrica che ancora una volta ci sposa alla medicina somatica. Qui si tratta di moda, politica e, in quanto connessione con l‚industria farmaceutica, soldi.
Per giunta, l‚APA ha stretto un‚indecente alleanza con il NAMI [n.d.t: National Alliance of Mentally Ills, potente associazione di genitori e parenti di pazienti psichiatrici in Usa] (non ricordo se ai soci è stato chiesto di approvare tale alleanza) cosicché le due organizzazioni hanno adottato pubblicamente lo stesso credo circa la natura della pazzia. Nel mentre che si professa „nell‚interesse del paziente‰, in realtà l‚APA difende i non-pazienti, i genitori, nel loro desiderio di tenere sotto controllo, tramite una sottomissione rafforzata legalmente, i loro rampolli cattivi/matti : il NAMI con la tacita approvazione dell‚APA, ha adottato una procedura abbreviata di obbligo istituzionalizzato di somministrazione di psicofarmaci neurolettici, procedura che viola i diritti civili dei loro rampolli. La maggior parte di noi sta a guardare e permette questa procedura di intervento fascista. Il dio della psichiatria, Dott. E. Fuller Torrey è autorizzato a fare una diagnosi e a consigliare il trattamento a coloro, dell‚organizzazione NAMI, con cui è professionalmente in disaccordo. Chiaramente una violazione dell'etica medica. L'APA protesta? Ovviamente no, perché si tratta di cose con cui l‚APA è d‚accordo, ma esplicitamente non può appoggiare. Gli si permette di mettersi in vista; d‚altronde non è più un membro dell‚APA. (parola ingegnosa APA!). La miopia di questo matrimonio tra l‚APA, il NAMI e le società farmaceutiche (che con gioia supportano entrambi i gruppi a causa della loro sbandierata presa di posizione pro-psicofarmaci) è un abominio. Io non voglio far parte di una psichiatria dell‚oppressione e del controllo sociale.
"Malattia mentale a base biologica" è certamente conveniente per i familiari e ugualmente per i medici. Non c‚è nessuna assicurazione di garanzia contro errori, non responsabilità personale. Siamo stati tutti presi senza colpa in una turba di patologia cerebrale di cui nessuno, eccetto il DNA, è responsabile. Orbene, tanto per cominciare, qualsiasi malanno che abbia una specifica patologia del cervello anatomicamente definita diventa campo della neurologia (la sifilide è un buon esempio). Così, per essere coerenti col punto di vista "malattia del cervello", tutti i principali disordini psichiatrici diverrebbero territorio dei nostri colleghi neurologi. Pur senza averli consultati, ritengo che essi neurologi rifuggano di prendersi carico di queste problematiche di individui. Però la conseguenzialità delle nostre teorie richiederebbe di passare le da noi scoperte "malattie biologiche del cervello", a loro. A questo punto è ovvio e irrilevante che non ci siano evidenze confermanti la diagnosi di malattia del cervello. Perché quello con cui qui si ha a che fare è moda, politica e soldi. Il livello di disonestà scientifica ed intellettuale è diventato troppo alto perché io possa ancora sopportare di essere socio.
E‚ senza sorpresa che vedo che la specializzazione in psichiatria è poco ambita dagli studenti nelle università americane. Questo ci dovrebbe far riflettere sullo stato della psichiatria di oggi. Implica ˆ che almeno in parte essi vedono la psichiatria come limitata e subente. A me appare chiaro che ci siamo intestarditi su una situazione in cui, ad eccezione degli accademici, la maggior parte dei medici psichiatri non ha una concreta relazione - così vitale nel processo di guarigione - con gli individui disturbati e disturbanti che trattano. Il solo ruolo concreto è quello di scrittori di ricette - contabili con l'apparenza di "salvatori".
Infine, come può l'APA pretendere di conoscere più di quel che sa? Il DSM IV è la costruzione sulla cui base la psichiatria cerca di essere accettata dalla medicina in generale. Ma gli addetti ai lavori sanno che è molto più un documento politico che scientifico. Parla bene di sé stesso cosicché - per quanto la breve apologia di sé è raramente notata. Il DSM IV è diventato una bibbia e un best seller che produce moneta - i suoi maggiori difetti non si vedono. Esso delimita e delinea la pratica medica, alcuni lo prendono seriamente, altri con più realismo. E‚ la via per ottenere l'onorario. E‚ facile ottenerne delle diagnosi ripetibili in progetti di ricerca. Il punto è cosa ci dicono le sue categorie? Rappresentano esse effettivamente la persona con problemi? Non lo fanno, e non possono farlo, perché non ci sono criteri esterni convalidanti le diagnosi psichiatriche. Non c'è né un test del sangue, né lesioni anatomiche specifiche per nessuno dei maggiori disordini psichiatrici. Così, dove andiamo a parare? L'APA come organizzazione si è implicitamente (talvolta anche esplicitamente) acquistata una parvenza teorica. E‚ la psichiatria - quella praticata adesso è una parvenza, un trucco? Sfortunatamente la risposta è essenzialmente si.
Che cosa raccomando all'Organizzazione al momento di lasciarla dopo averla praticata per trent'anni?
Soprattutto, essere noi proprio. Non fare alleanze infelici e senza il permesso dei membri.
Essere veri sulla scienza, la politica, i soldi. Chiamare ogni cosa per quel che è, è cioè essere onesti.
Uscir fuori dal letto del NAMI e delle compagnie farmaceutiche. L'APA dovrebbe allinearsi, senza retorica, con gli autentici gruppi di utenti, cioè gli ex pazienti, i sopravvissuti psichiatrici, etc.
Discutere su chi dirige. Personalmente non ne vedo nessuno buono.
Mi sembra che abbiamo dimenticato il principio base à la necessità di essere orientati verso la soddisfazione del paziente/cliente/utente. Ricordo sempre il detto di Manfred Bleuler: Loren, ricordati sempre che sei un impiegato assunto dai tuoi pazienti. Alla fine sono essi che stabiliranno se o no la psichiatria sopravviverà nel mercato dei servizi.
Loren Mosher
Una mail indirizzata a Psychomedia Salute mentale e Comunicazione <PM-SMC@LISTSERVER.SICAP.IT> invia questo
Promemoria per persone interessate al lavoro del coraggioso ed originale psichiatra americano Loren Mosher, recentemente scomparso, ed all'esperienza di riabilitazione del modello Soteria
e invita al
SOTERIA NETWORK UK' INAUGURAL CONFERENCE

ALTERNATIVES - WHAT ALTERNATIVES?'

FRIDAY 22nd JULY 2005 UCE Edgbaston, BIRMINGHAM
(vedi più sotto il testo in inglese) SoteriaNetwork UK

Ad ogni modo NON è l'impostazione "biologica" a trasformare l'opera del medico in un ruolo concreto... di scrittori di ricette - di contabile con l'apparenza di "salvatori", non è la concezione neurobiologica di fondo a far considerare e tener distanti i pazienti come fossero conglomerati di molecole; un approccio sintetico ma sistematico a questi problemi può trovarsi nel file/capitolo Quando la cartella clinica è terapeutica del sito /libro Bambini di IERI = adulti di oggi. Adulti di oggi -> adulti di DOMANI

in Psychology Toda: Are Psychiatrists Betraying Their Patients?

- researchers, psychiatrists indebted to drug companies -  Psychology Today, Sept, 1999. by Loren R. Mosher. PSYCHIATRIST LOREN MOSHER RECENTLY RESIGNED IN DISGUST from the American Psychiatric Association

Loren R. Mosher M.D.
                                                 2616 Angell Ave
                                                 San Diego, CA 92122
                                                 tel: 619 550 0312
                                                 fax: 619 558 0854 

                                                                           December 4, 1998

Rodrigo Munoz, M.D., President
American Psychiatric Association
1400 K Street N. W.
Washington, D.C. 20005 
Dear Rod: 

After nearly three decades as a member it is with a mixture of pleasure and disappointment that I submit this letter of resignation from the American Psychiatric Association. The major reason for this action is my belief that I am actually resigning from the AmericanPsychopharmacological Association. Luckily, the organization's true identity requires nochange in the acronym.
APA reflects, and reinforces, in word and deed, our drug dependent society. Yet, it helps wage war on "drugs". "Dual Diagnosis" clients are a major problem for the field but not because of the "good" drugs we prescribe. "Bad" ones are those that are obtained mostly without a prescription. A Marxist would observe that being a good capitalist organization, APA likes only those drugs from which it can derive a profit -- directly or indirectly. This is not a group for me. At this point in history, in my view, psychiatry has been almost completely bought out by the drug companies. The APA could not continue without the pharmaceutical company support of meetings, symposia, workshops, journal advertising, grand rounds luncheons, unrestricted educational grants etc. etc. Psychiatrists have become the minions  of drug company promotions. APA, of course, maintains that its independence and autonomy are not compromised in this enmeshed situation. Anyone with the least bit of common sense attending the annual meeting would observe how the drug company exhibits and industry sponsored symposia draw crowds with their various enticements while the serious scientific sessions are barely attended. Psychiatric training reflects their influence as well; i.e., the most important part of a resident curriculum is the art and quasi-science of dealing drugs, i.e., prescription writing.
These psychopharmacological limitations on our abilities to be complete physicians also limit our intellectual horizons. No longer do we seek to understand whole persons in their social contexts, rather we are there to realign our patients' neurotransmitters. The problem is that it is very difficult to have a relationship with a neurotransmitter, whatever its configuration. So, our guild organization provides a rationale, by its neurobiological tunnel vision, for keeping our distance from the molecule conglomerates we have come to define as patients. We condone and promote the widespread overuse and misuse of toxic chemicals that we know have serious long term effects: tardive dyskinesia, tardive dementia and serious withdrawal syndromes. So, do I want to be a drug company patsy who treats molecules with their formulary? No, thank you very much. It saddens me that after 35 years as a psychiatrist I look forward to being dissociated from such an organization. In no way does it represent my interests. It is not within my capacities to buy into the current biomedical-reductionistic model heralded by the psychiatric leadership as once again marrying us to somatic medicine. This is a matter of fashion, politics and, like the pharmaceutical house connection, money.
In addition, APA has entered into an unholy alliance with NAMI (I don't remember the members being asked if they supported such an organization) such that the two organizations have adopted similar public belief systems about the nature of madness. While professing itself the champion of their clients the APA is supporting non-clients, the parents, in their wishes to be in control, via legally enforced dependency, of their mad/bad offspring. NAMI, with tacit APA approval, has set out a pro-neuroleptic drug and easy commit  ment-institutionalization agenda that violates the civil rights of their offspring. For the most part we stand by and allow this fascistic agenda to move forward. Their psychiatric god, Dr. E. Fuller Torrey, is allowed to diagnose and recommend treatment to those in the NAMI organization with whom he disagrees. Clearly, a violation of medical ethics. Does APA protest? Of course not, because he is speaking what APA agrees with but can't explicitly espouse. He is allowed to be a foil; after all he is no longer a member of APA. (Slick work APA!) The shortsightedness of this marriage of convenience between APA, NAMI and the drug companies (who gleefully support both groups because of their shared pro-drug stance) is an abomination. I want no part of a psychiatry of oppression and social control.
Biologically based brain diseases are convenient for families and practitioners alike. It is no fault insurance against personal responsibility. We are just helplessly caught up in as wirl of brain pathology for which no one, except DNA, is responsible. Now, to begin with, anything that has an anatomically defined specific brain pathology becomes the province of neurology (syphilis is an excellent example). So, to be consistent with this brain disease view all the major psychiatric disorders would become the territory of our neurologic colleagues. Without having surveyed them I believe they would eschew responsibility for these problematic individuals. However, consistency would demand our giving over biologic brain diseases to them. The fact that there is no evidence confirming the brain disease attribution is, at this point, irrelevant. What we are dealing with here is fashion, politics and money. This level of intellectual / scientific dishonesty is just too egregious for me to continue to support by my membership.
I view with no surprise that psychiatric training is being systemically disavowed by American medical school graduates. This must give us cause for concern about the state of today's psychiatry. It must mean at least in part that they view psychiatry as being very limited and unchallenging. To me it seems clear that we are headed toward a situation in which, except for academics, most psychiatric practitioners will have no real relationships --so vital to the healing process-- with the disturbed and disturbing personsthey treat. Their sole role will be that of prescription writers: ciphers in the guise of being"helpers".
Finally, why must the APA pretend to know more than it does? DSM-IV is the fabrication upon which psychiatry seeks acceptance by medicine in general. Insiders know it is more a political than scientific document. To its credit it says so -- although its brief apologia is rarely noted. DSM-IV has become a bible and a money making best seller-its major failings notwithstanding. It confines and defines practice, some take it seriously, others more realistically. It is the way to get paid. Diagnostic reliability is easy to attainor research projects. The issue is what do the categories tell us? Do they in fact accurately represent the person with a problem? They don't, and can't, because there are no
external validating criteria for psychiatric diagnoses. There is neither a blood test nor specific anatomic lesions for any major psychiatric disorder. So, where are we? APA as an organization has implicitly (sometimes explicitly as well) bought into a theoretical hoax. Is psychiatry a hoax -- as practiced today? Unforunately, the answer is mostly yes.
What do I recommend to the organization upon leaving after experiencing three decades of its history?

1. To begin with, let us be ourselves. Stop taking on unholy alliances without the members permission.
2. Get real about science, politics and money. Label each for what it is-that is, be honest.
3. Get out of bed with NAMI and the drug companies. APA should align itself, if one believes its rhetoric, with the true consumer groups, i. e., the ex-patients, psychiatric survivors etc.
4. Talk to the membership. I can't be alone in my views.
We seem to have forgotten a basic principle: the need to be patient/client/consumer satisfaction oriented. I always remember Manfred Bleuler's wisdom: Loren, you mustnever forget that you are your patient's employee. In the end they will determine whether or not psychiatry survives in the service marketplace.
Sincerely, 
Loren R. Mosher M.D.




TED CHABASINSKI was once given electroshock treatment as part of an  experiment at age six, then sent to a New York State psychiatric institution where he spent the rest of his childhood. Now an attorney in Berkeley, California, he has been well-respected leader in the psychiatric survivors movement since 1971. Ted was the main organizer of the 1982 ballot campaign to ban shock treatment in Berkeley, California, which was passed overwhelmingly by the voters there. Ted is on the board of MindFreedom International.

The interview will cover:
  • * How did Ted survive years of psychiatric institutionalization and 
  • electroshock experimentation?
  • * What are stories and highlights from 35 years of organizing in the 
  • psychiatric survivors social change movement?
  • * How can people effectively organize today to challenge psychiatric 
  • abuse and promote alternatives?
  • * What direction would Ted like to see the movement to change the 
  • mental health system head?


Any way this isn't a fierce destiny: psychiatry can well survive placidly avoiding marketplace, and experimercial ways; psychiatry has not forcedly to be narrowed into a pseudo-rationale, into a neurobiological tunnel vision, for keeping distance from the molecule conglomerates we have come to define as patients. Biology is an infinite field totally contrary of "narrow":  it is not surely a biological approach which disrupts human relationship and transforms human being - or even living beings - in passive molecule conglomerates.
A summarizing glance on this inverse view of how can be managed patients' care is presented in the file/chapter Anamnesis? A way for healing... of another site/book
Children of YESTERDAY = today's adults. Today's adults -> adults of  TOMORROW


Loren Mosher 1933  — 2004 
Tributes, remembrances, obituaries

Soteria: Through Madness to Deliverance, book by Dr. Mosher

Love, Hope & Brain Science.    CLICK HERE to go to www.larsmartensson.com where you can read  papers on Brain & Mind, Schizophrenia, and Antipsychotic Drugs by LarMartensson, M.D., the editor of this site.

Are Psychiatrists Betraying 
Their Patients?


SOTERIA NETWORK UK' INAUGURAL CONFERENCE


FRIDAY 22nd JULY 2005
UCE Edgbaston, BIRMINGHAM

Faculty of Health and Community Care
Edgbaston Campus
Westbourne Road
Birmingham B15 3TN

'An important conference that will widen understanding of successful
approaches to working with personal experiences of psychosis and other
mental distress, and developing a network for people who are actively
interested in developing new opportunities for recovery across all age
groups'.

For application forms etc. contact: dawn.mccarrick@uce.ac.uk or on  0121 331 7151

Francisco Goya prints at the National Library of Medicine






De que mal morira?

Goya
, Los caprichos Caprices , ...
1200x1758 pixel - 370k - jpg
www.nlm.nih.gov

Lobotomia

Inventò la lobotomia, toglietegli il Nobel

lobotomia
(Moniz Lobotomy Stamp: ecco un francobollo Portoghese attuale, segnalato lunedì, 1 agosto 2005) Non soltanto l'"impianto" di microchips e "stimolatori" in cavie umane involontarie è l'unica forma di violazione da parte della classe medica ufficiale. Esiste anche - onorata con il premio Nobel a Egas Moniz nel 1946 - la psico-chirurgia; esiste la psico-correzione; esiste - in Italia  ancora attualmente autorizzatissima ed al caso rimborsata - la pratica dell'elettroshock, e vi si prospetta, come già avviene negli Stati Uniti, la prescrizione di farmaci droganti.
Egas Moniz ottenne il Nobel per la lobotomia nel 1949. (Spagna); fu nominato Grand'Ufficiale della Corona (Italia), Moniz ricevette la Gran-Cruz da Instrução e Benemerência (Portogallo), la Gran-Cruz de Izabella CatolicaCommandeur de la Légion d'Honneur (Francia). Ricevette numerose lauree honoris causa e fu membro onorario di altrettanto numerose e prestigiose Società Scientifiche in Europa e Sud America. (Ma il destino lo aspettava dietro l'angolo. Uno dei suoi pazienti, evidentemente non contento del trattamento ricevuto, attentò alla sua vita sparandogli, e lasciandolo paralitico fino alla fine, che arrivò il 13 Dicembre 1955)
Victim owed compensation in CIA c