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gather of different
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be CONSULTED
even for learning.
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enciclopedico - pur privo degli
ultimi aggiornamenti
-: per
copertina, frontespizio e ulteriori spiegazioni vedi file Libro/book.
The complete site -
even if already at present lacking of
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also as an Encyclopedic book.
(Per
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italiane or Ibs INTERNATIONAL
INFORMATION and orders: thierry@cortinalibri.it
and/or
ordini@cortinalibri.it
Questa rielaborazione
del famoso Sonno della ragione
di Goya - ufficialmente
copyright - è resa molto
più
inquietante dell'originale per essere
utilizzata come copertina
del libro e spiegata
dal DisegnatoreAndrzej
(Andrew) Suda/ This powerful,
more puzzling creative
modification of the Goya's
Sleep
of reason- marked by the official Copyright
- here is used as book
cover's
image, and explained by the Designer:
Andrzej
(Andrew) Suda:should look just like many of the
events described by the victims: they exist, are
bothersome,
and we don’t know exactly WHY they are there but they are
there…
[come molti dei fatti descritti dalle vittime: essi
esistono, turbano e noi non riusciamo a conoscere esattamente
il
PERCHE'
ci siano, ma ci sono...]
should
look just like many of the events described by the victims: they
exist, are bothersome, and we don’t know exactly WHY they are there but
they are there… [come molti dei fatti descritti dalle vittime: essi
esistono , turbano e noi non riusciamo a conoscere esattamente il
PERCHE' ci siano, ma ci sono....] About the Book
This book not only documents the case of Andrzej Suda, it is also
filled with documentation from the worlds most influential documented
cases of psychological abuse, electronic harassment, organized stalking
and mind control. Some cases include Rauni Leena Kilde MD., Dr.
Reinhard Munzert, Kathy Sullivan, David Larson, and many others...
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La
vita
è breve, l'arte lunga.
l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile...
IPPOCRATE ( 460 a.
C. - 377 a. c. ) Nato
nell'isola
di Cos da una famiglia di origini aristocratiche e di antiche
tradizioni
mediche, è considerato il medico più famoso
dell'antichità,
fondatore dell' ars medica antiqua..
English
translation: I SWEAR by Apollo the physician,
and Aesculapius,
and Hygiea, and Panaceia, and all the gods and
goddesses,
that, according to my ability and judgment, I will keep this Oath
and this stipulation- to reckon him who taught me this Art equally dear
to me as my parents, to share my substance with him, and relieve his
necessities
if required; to look upon his offspring in the same footing as my own
brothers,
and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee
or stipulation; and that by precept, lecture, and every other mode of
instruction,
I will impart a knowledge of the Art to my own sons, and those of my
teachers,
and to disciples bound by a stipulation and oath according to the
law
of medicine, but to none others. I will follow that system of
regimen
which, according to my ability and judgment, I consider for the benefit
of my patients, and abstain from whatever is deleterious and mischievous.
I will give no deadly medicine to any one if asked, nor suggest any
such
counsel; and in like manner I will not give to a woman a pessary to
produce
abortion. With purity and with holiness I will pass my life and
practice
my Art. I will not cut persons laboring under the stone, but will leave
this to be done by men who are practitioners of this work.Into
whatever
houses I enter, I will go into them for the benefit of the
sick,
and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption;
and, further from the seduction of females or males, of freemen and
slaves.
Whatever, in connection with my professional practice or not, in
connection
with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be
spoken
of abroad, I will not divulge, as reckoning that all such should be
kept
secret. While I continue to keep this Oath unviolated, may it be
granted
to me to enjoy life and the practice of the art, respected by all men,
in all times! But should I trespass and violate this Oath, may the
reverse
be my lot! (From M.A. in Health Care Ethics)
(460??377?
BC). The first name in
the history
of medicine is Hippocrates,
a physician from the island of Cos in ancient Greece. Known as the
“Father
of Medicine” Hippocrates has long been associated with the Hippocratic
Oath, a body of manuscripts, which sets forth the obligations,
ideals, and ethics of physicians. This ethical code is adopted as a
guide to conduct by the medical profession throughout the ages and
still used
in the graduation ceremonies of many medical schools.
Art.50 - Tortura, trattamenti
disumani
Il medico non deve in
alcun modo o caso
collaborare,
partecipare o semplicemente
presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
Consapevole
dell'importanza e della
solennità dell'atto che compio e
dell'impegno che
assumo,
GIURO:
* di
esercitare la
medicina in libertà e indipendenza digiudizio e di
comportamento; * di
perseguire come
scopi
esclusivi la difesa della vita, latutela
della salute
fisica
e psichica dell'uomo e ilsollievo della sofferenza, cui ispirerò
con responsabilità ecostante impegno scientifico, culturale e
sociale,
ogni mioatto professionale; * di non compiere
mai atti
idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; * di attenermi nella
mia attività
ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel
rispetto
della vita edella persona non utitizzerò mai le mie conoscenze; * di prestare la mia
opera
con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed
osservando
le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina equelle
giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia
professione; * di affidare la mia
reputazione
esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti
morali; * di evitare, anche
al di
fuori dell'esercizio professionale,ogni
atto e
comportamento
che possano ledere il prestigio ela
dignità
della professione; * di rispettare i
colleghi
anche in caso di contrasto diopinioni; * di curare tutti i
miei pazienti
con eguale scrupolo eimpegno indipendentemente dai sentimenti che essi
miispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,religione,
nazionalità,
condizione sociale e ideologia politica; * di prestare
assistenza d'urgenza
a qualsiasi infermo che neabbisogni e
di
mettermi, in
caso di pubblica calamità, adisposizione
dell'Autorità
competente; * di rispettare e
facilitare
in ogni caso il diritto delmalato alla libera scelta del suo medico
tenuto
conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla
fiduciae
in ogni caso sul reciproco rispetto; * di osservare il
segreto
su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho
veduto,
inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del
mio stato.
Titolo
I -
Oggetto e campo
di
applicazione
Art.1 - Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene
principi e regole che
il medico - chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il
termine
di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della
stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel
presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Art.2 - Potestà disciplinare - Sanzioni
-
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e
dei divieti
fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione,
comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità
degli atti.
Dovere del medico è la tutela della
vita, della salute
fisica
e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza
discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità,
di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del
termine,
come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della
persona.
Art.4 - Libertà e indipendenza della
professione
L'esercizio della medicina è fondato
sulla
libertà e sull'indipendenza
della professione.
Art.5 - Esercizio dell'attività
professionale
Il medico nell'esercizio della professione
deve attenersi alle
conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà
e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a
imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art.6 - Limiti dell'attività
professionale
In nessun caso il medico deve abusare della
sua condizione
professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene
a scopo di vantaggio professionale e personale.
Il medico, indipendentemente dalla sua
abituale
attività, non
può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Art.8 - Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di
calamità pubblica
o di epidemia,
deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente.
Il medico deve mantenere il segreto su tutto
ciò che
gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la
tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare
gravità
quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona
o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche
e certificazioni obbligatorie):
* la richiesta o l'autorizzazione da
parte della
persona assistita
o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze
o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
* l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o
di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità
di agire di intendere e di volere;
* l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel
caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante
per la
protezione dei dati personale. La morte del paziente non esime il
medico
dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice
testimonianza su ciò che
gli
è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
nell'esercizio
della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il
medico dagli obblighi del presente articolo.
Art.10 - Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare e garantire la
riservatezza della
documentazione
in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o
sistemi
informatico.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.
Nelle
pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a
singoli pazienti, il medico deve assicurare la non
identificabilità
delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la
stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la
identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Art.11 - Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di dati o documenti
relativi a singole
persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono
attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale. Il
medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire
il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il
medico
non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
Capo IV - Accertamenti diagnostici e
trattamenti terapeutici
Art.12 - Prescrizione e trattamento
terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una
terapia, impegna
la responsabilità professionale ed etica del medico e non pu˜
che
far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico. Su
tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella
programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in
regime
di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e
di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le
prescrizioni
e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle
risorse, sempre
perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una
adeguata conoscenza della natura degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni,
interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle
caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle
evidenze
metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di
terapie
e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati
da adeguata sperimentazione e documentazione clinico -
scientifica,
nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà
accadere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La
prescrizione
di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non
ancora
autorizzate al commercio, è consentita purché la loro
efficacia
e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed
è
tenuto a monitorare gli effetti. E' obbligo del medico segnalare
tempestivamente alle autorità competenti,
le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art.13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia
di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non
convenzionali nel
rispetto
del decoro e della dignità della professione si esprime
nell'esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, fermo restando, comunque, che
qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a
specifici
trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del
consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire
chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di
esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel
settore
delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne
denuncia
anche all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio
professionale
venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate
da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia
anche
all'Ordine di appartenenza.
Art.14 - Accanimento diagnostico - terapeutico
Il medico deve astenersi all'ostinazione di
trattamenti, da
cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato
e/o
un miglioramento della qualità della vita.
Art.15 - Trattamenti che incidono sulla
integrità psico
- fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione
della resistenza
psico
- fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle
necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico
al malato o di alleviarne la sofferenza.
Art.16 - Aggiornamento e formazione
professionale permanente
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e
della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle
sue conoscenze
e competenze al progresso clinico scientifico.
Il medico nel rapporto con il paziente deve
improntare la
propria attività
professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art.18 - Competenza professionale
Il medico deve garantire al paziente
impegno e competenza
professionale,
non assumendo obblighi che non siano in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e
a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie. Nel rilasciare le
prescrizioni
terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee
informazioni
e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il medico
che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in
grado
di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche
competenze
necessarie al caso in esame.
Art.19 - Rifiuto d'opera professionale
Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che
contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salite
della persona assistita.
Art.20 - Continuità delle cure
Il medico ha il dovere di assicurare al
paziente la
continuità
delle cure.
In caso di indisponibilità o impedimento o del venir meno del
rapporto di fiducia devee assicurare la propria sostituzione,
informandone
il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata
competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma
deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di
lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art.21 - Documentazione clinica
Il medico, deve, nell'interesse esclusivo
della persona
assistita, mettere
la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,
o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi
indicati
per iscritto.
Art.22 - Certificazione
Il medico non pu˜ rifiutarsi di rilasciare
direttamente al
paziente
certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere
certificazioni,
deve valutare e attestare dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art.23 - Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con
puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole delle buona pratica clinica e
contenere,
oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al
suo
decorso, le attività diagnostiche - terapeutiche praticate.
Capo II - Doveri del medico e diritti del
paziente
Art.24 - Libera scelta del medico e del luogo
di cura
La libera scelta del medico costituisce
principio fondamentale
del rapporto medico - paziente. Nell'esercizio dell'attività
libero
professionale
svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce
diritto fondamentale del cittadino. è pertanto vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla
libera
scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il
cittadino
si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art.25 - Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte
della persona
assistita
o dei legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico pu˜
rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve
comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega,
cui competono le informazioni e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure previo consenso scritto dell'interessato.
Art.26 - Soccorso d'urgenza
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un
paziente curato
da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle
cure.
Art.27 - Fornitura dei medicinali
Il medico non può fornire i medicinali
necessari alla
cura a
titolo oneroso. E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che
procuri
a sé o ad altri indebito lucro.
Capo III - Doveri del medico verso i minori,
gli anziani e i
disabili
Art.29 - Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il
minore, l'anziano e
il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare,
nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della
loro salute, ovvero sia
sede di maltrattamenti o violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi
di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla
legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi perché il minore possa
fruire
di quanto necessario a un armonico sviluppo psico - fisico e
affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e
dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei
diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psico e sociale, qualora vi sia
incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente
dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria
cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente
autorità giudiziaria.
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea
informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di eventuali
alternative
diagnostico - terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue
capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima
adesione
alle proposte diagnostico - terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione
da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Il medico deve,
altresì, soddisfare le richieste di
informazioni del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da procurare
preoccupazioni
e sofferenze particolare alla persona, devono essere fornite con
prudenza,
usando terminologie non traumatizzanti senza escludere elementi di
speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere
informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere
rispettata.
Art.31 - Informazione a terzi
L'informazione a terzi è ammessa solo
con il consenso
esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art.9
allorché
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente
ricoverato, il medico deve
raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente
indicate
dallo stesso a ricevere le comunicazioni dei dati sensibili.
Art.32 - Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica
e/o terapeutica
senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge
e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche
e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità
fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della
volontà
della persona, è integrativo e non sostitutivo del consenso
informato
di cui all'art.30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico
che possano comportare grave rischio per l'incolumità della
persona,
devono essere intrapresi, solo in caso di estrema necessità e
previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una
opportuna
documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato
rifiuto
di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere
dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove
non
ricorrano le condizioni di cui al successivo art.34.
Art.33 - Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore interdetto
o inabilitato
il consenso
agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento
dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In
caso di opposizione da parte del
rappresentante
legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o
incapaci
il medico è tenuto a informare prontamente l'autorità
giudiziaria.
Art.34 - Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della
dignità,
della libertà
e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado
di esprimere la propria
volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può tenere conto di
quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di
dare informazioni al minore e di tenere conto della
sua volontà, compatibilmente con l'età e con la
capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei
diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di
fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art.35 - Assistenza d'urgenza
Allorché sussistano condizioni di
necessità e
urgenza,
e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa
esprimere,
al momento, volontà contraria, il medico deve prestare
l'assistenza e le cure indispensabili.
Il medico, anche se su richiesta del malato,
non deve
effettuare ne
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art.37 - Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente
infausta e
pervenute alla
fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale
è
la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla
terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendo al malato a
tutela, per quanto possibile della qualità di vita. In caso di
compromissione
dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di
sostegno vitale finché
ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto
sino a quando non
sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto
terapeutico pu˜
essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
Art.39 - Prelievo di organi e tessuti da
persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona
vivente *
consentito solo
se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e
se
non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o
psichica del donatore, fatte
salve le previsioni normativa in materia.
Il prelievo non può essere effettuato
per fini di
commercio e
di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore
o dei suoi legali rappresentanti.
Art.40 - Informazione in materia di
sessualità,
riproduzione
e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del
diritto alla
procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla
coppia,
nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia
di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto
medico
diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della
riproduzione è consentito ai fini
di tutelare la salute.
Art.41 - Interruzione volontaria di gravidanza
L'interruzione della gravidanza, al di fuori
dei casi previsti
dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se
compiuta
a scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente
pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove
possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, pu˜ rifiutarsi di intervenire nell'interruzione
volontaria
di gravidanza.
Art.42 - Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente
assistita hanno
lo scopo
di ovviare la sterilità. E' fatto divieto medico, anche
nell'interesse
del bene del nascituro, di attuare:
a. forme di maternitò
surrogata;
b. forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie
eterosessuali
stabili;
c. pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non
precoce;
d. forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di procreazione
assistita ispirata a
pregiudizi
razziali: non è consentita alcuna selezione dei gameti ed
è
bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di
gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca. Sono
vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture
sanitarie privi di idonei requisiti.
Art.43 - Interventi sul genoma e sull'embrione
umano
Ogni intervento sul genoma umano non
può che tendere
alla prevenzione
e alla correzione di condizioni patologiche. Sono vietate
manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano
finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art.44 - Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti
in modo
esclusivo a rilevare
o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti,
per iscritto, dalla persona interessata o della madre del concepito,
che
hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e
oggettiva illustrazione sul
loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle
prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita,
nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Art.45 - Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato
sulla ricerca
scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art.46 - Ricerca biomedica e sperimentazione
sull'Uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione
sull'Uomo devono
ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità,
dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui
rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci
è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive
e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso
dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità
terapeutiche
è vietata la sperimentazione clinica sui minori, su infermi di
mente
o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso
di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e
attuata
secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo
aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Art.47 - Sperimentazione clinica
La sperimentazione clinica, disciplinata dalle
norme di buona
pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici,
solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di
utilità
diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di
studio clinico, il malato non potrà
comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi
diagnostici
e terapeutici indispensabili al
mantenimento e al ripristino dello stato di salute.
Art.48 - Sperimentazione animale
La sperimentazione sull'animale deve essere
improntata a
esigenze e
a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una
fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta
con
metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico.
Il medico che assisti un cittadini in
condizioni limitative
della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della
persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In
caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in
essere o autorizzarne misure coattive, salvo casi di effettiva
necessità
e limiti previsti dalla legge.
Art.50 - Tortura, trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso
collaborare,
partecipare o semplicemente
presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale
femminile.
Art.51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona rifiuta di nutrirsi, il
medico ha il dovere
di informarlo
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue
condizioni
di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili
conseguenze
della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative
costrittive né collaborare a manovre
coattive
di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
Nell'esercizio libero professionale vale il
principio generale
dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale
approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di
società
di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa
l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai
medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali,
che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a
far
conoscere al cittadino il suo onorario va accettato preventivamente e,
se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico è
tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma
anche al rispetto della tariffa massima
stabilita
da ciascun Ordine provinciale con propria deliberazione, sulla base di
criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di
indirizzo
e coordinamento. Il medico può, in particolari circostanze,
prestare
gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non
costituisca
concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Capo XI - Pubblicità in materia
sanitaria e
informazione al pubblico
Art.53 - Pubblicità in materia
sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette
e indirette, di
pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale
presta la sua opera. Il medico è responsabile dell'uso che si fa
del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue
dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di
stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a
richieste
e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e
di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art.54 - Informazione sanitaria
L'informazione sanitaria non può
assumere le
caratteristiche
della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una
scelta
libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile
che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale,
ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e
previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio
dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di
indirizzo
e di coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico che partecipi
a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue
conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo
impiegato,
informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non
producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica
opinione) ed evitare, anche indirettamente , qualsiasi forma
pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Art.55 - Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al
pubblico su
innovazioni in campo
sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica,
al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art.56 - Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono
concedere
patrocinio a
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e
commerciali
di esclusivo interesse promozionale.
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai
principi del
reciproco rispetto
e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento
e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza
fini
di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico
deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste
accuse.
Art.58 - Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in
situazioni di urgenza
o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal
cittadini o dal legale
rappresentante,
è tenuto a dare comunicazione al medico curante i ad altro
medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostici -
terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche nel caso di
ricovero ospedaliero.
Il medico curante deve proporre il consulto
con altro collega
o la consulenza
presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati
quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la
complessità
del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricovero a
specifiche competenze specialistiche
diagnostiche
e/o terapeutiche. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il
consulto
sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenervi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale
documentazione
relativa al caso. Il modo ed i tempi per la consulenza sono stabiliti
tra
il consulente e il curante secondo le regole della collegiale
collaborazione.
Art.60 - Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di
consulenza devono
rispettare
la dignità sia del curante che del consulente. E' affidato al
medico
curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il
consulente e eventualmente adeguato alle situazioni emergenti. In caso
di divergenza di opinione il curante può
chiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un
ammalato
in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione
diagnostica
e l'indirizzo terapeutico consigliato.
Il medico che sostituisce nell'attività
professionale
un collega
è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito
le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al
fine
di assicurare la continuità terapeutica.
Art.62 - Medico curante e ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle
strutture pubbliche
e private,
anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve
sussistere,
nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un
rapporto
di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine
di garantire
coerenza
e continuità diagnostico - terapeutica.
Art.63 - Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità
I giudizi clinici comunque formulati, durante
la degenza in
reparti
clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale
dei medici curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante
dopo la dimissione del malato.
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
di natura
medico legale,
il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali,
civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare
e procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze
giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto
della verità scientifica, dei diritti della persona e delle
norme
del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non
può
svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.
Art.65 - Visite fiscali
Nell'esercizio delle funzioni di controllo. Il
medico:
* deve far conoscere al soggetto
sottoposto
all'accertamento
la propria qualifica e la propria funzione;
* non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito
alla diagnosi e alla terapia. In situazioni d'urgenza o di emergenza
clinica
il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del
malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.
Il medico è obbligato a prestare la
massima
collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il medico
che
cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la
professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
provinciale
dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono
informare i rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie. Nell'ambito del procedimento disciplinare
la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato
dal
Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione ai
fini disciplinari. Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito
dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici
esercenti
la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che
privato,
anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di
appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi
istituzionali dell'Ordine deve adempire all'incarico con diligenza e
imparzialità nell'interesse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell'espletamento dei propri compiti.
Art.67 - Modalità e forme di
espletamento
dell'attività
professionale
Gli accordi, i contratti e le convenzioni
diretti allo
svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono
essere
approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia
professionale,
che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di
indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il
Consiglio
Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto
dell'Ordine
competente per territorio. Il medico non deve partecipare ad imprese
industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e
l'indipendenza professionale.
L'attività
professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione
Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
* e resta responsabile dei propri
atti e delle
proprie prescrizioni;
* non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
* non può accettare limiti di tempo della propria
attività,
né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme
legislative
e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Art.68 - Rapporto
con altre professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con
altre professioni
sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti all'esercizio professionale.
Nell'interesse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione
con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenza
professionali.
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Titolo VI - Rapporti con il servizio sanitario
nazionale e con
enti
pubblici e privati
Capo I - Obblighi deontologici del medico a
rapporto di
impiego o convenzionato
Art.69 - Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a
rapporto d'impiego o
di convenzione,
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto
alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al proprio rapporto di impiego o convenzionale. Il
medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui
presta
la propria attività
professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano
salvaguardati
i diritti propri dei cittadini. In attesa della composizione della
vertenza.
Egli deve assicurare il servizio, salvo in casi di grave violazione dei
diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della
dignità,
libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art.70 - Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o
dirigenza
sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della
sua
attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia
Medica
e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale
all'interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di
collaborare
con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di
vigilanza
sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la
correttezza
delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli
altresì, deve vigilare sulla
correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art.71 - Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni,
funzioni e competenze,
i rapporti
tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche
o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità
e di collaborazione.
Art.72 - Eccesso di prestazione
Il medico dipendente o convenzionato deve
esigere da parte
della struttura
in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo
impegno
no incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il
medico
non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di
prestazioni
tali da pregiudicare la qualità della sua professione e la
sicurezza
del malato.
Art.73 - Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le
strutture
pubbliche e private
non può in alcun modo adottare comportamenti che possano
favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero -
professionale.
La valutazione della idoneità alla
pratica dello sport
deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità
fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo
giudizio
con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze
scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al
soggetto
sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva
può
comportare.
Art.75 - Idoneità - Valutazione medica
Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi
circostanza, di valutare
se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la valutazione
sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni
all'integrità
psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle
autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art.76 - Doping
Il medico non deve consigliare, prescrivere o
somministrare
trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di
un
atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico - fisico del
soggetto.
Art.77 - Attività nell'interesse della
collettività
Il medico è tenuto a partecipare
all'attività e
ai programmi
di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art.78 - Trattamento sanitario obbligatorio e
denunce
obbligatorie
Il medico deve svolgere compiti assegnatigli
dalla legge in
tema di
trattamenti sanitari obbligatori e curare con la massima diligenza e
tempestività
la informativa alle autorità sanitarie ed ad altre
autorità
nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi
compresa,
quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art.79 - Prevenzione, assistenza e cura della
dipendenza da
sostanze
da abuso
L'impegno professionale nel medico nella
prevenzione, nella
cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da
abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al
superamento
della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le
altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano
di questo grave disagio.
(Disposizione finale)
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e
degli
Odontoiatri sono
tenuti ad inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia
Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.
Restyling
per Giuramento di
Ippocrate
Sono pochi i giovani medici italiani che
si presentano alla cerimonia
del giuramento di Ippocrate, il documento simbolo dei principi etici
dei "camici bianchi". Non solo. I medici del nostro paese non conoscono
in modo sufficiente il loro codice deontologico. Lo ha detto Amedeo Bianco,
presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo), a margine del Congresso nazionale della Fimmg (Federazione
medici di medicina generale) in corso a Villasimius (CA). Facciamo
fatica - ha spiegato
Bianco - a
portare i giovani al giuramento nelle
sedi degli Ordini. A Torino lo scorso anno su 250 giovani camici
bianchi hanno partecipato alla cerimonia solo 70-80. Il resto aveva
impegni di lavoro o di altro tipo. Ma per Bianco questa scarsa
attenzione dei neolaureati ai problemi etici non deve essere imputata
solo a loro. Non
è colpa dei giovani, ma del modello formativo. Sono
stati abituati a conoscere nozioni e tecniche, non a 'saper essere o
saper fare'. Non a caso sono i medici più avanti con gli
anni a
conoscere meglio il codice deontologico, che non è un documento
astratto. Negli ultimi 12 anni - spiega Bianco - ci sono stati tre
aggiornamenti a testimonianza del fatto che la deontologia cerca di
tenere il passo con i grandi cambiamenti della società.
Bianco
sottolinea che è necessario avvicinare di più i
professionisti italiani
alla cultura dei principi etici.
Ad aggiornare
la versione del Giuramento, datata 1998, è stato la FNOMCeO
Anche
il Giuramento
d'Ippocrate si rinnova. La formula della solenne
'promessa' che segna l'ingresso nella professione medica si aggiorna
per stare al passo con i tempi.
Due
le novità introdotte
nel testo:
l'impegno a rifuggire
da ogni indebito condizionamento nell'esercizio
della professione e a promuovere
l'alleanza terapeutica con il
paziente. Ad aggiornare l'ultima versione del Giuramento, datata
1998,
è stato il Comitato centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) nell'ultima
riunione
di fine marzo. "Dopo il nuovo Codice
deontologico - si legge
sul sito Fnomceo - arriva anche il nuovo Giuramento, una sorta di laico
rito iniziatico, che segna l'ingresso in una professione millenaria",
ma sottoposta a modifiche anche sensibilissime, dato il continuo
evolversi della scienza, e i nuovi problemi etici che ciò crea.
"In
questo 'compromesso' tra la conferma di un ruolo millenario da una
parte, e il mutare del contesto sociale e di prospettive scientifiche
dall'altra" nasce il nuovo testo
aggiornato nella stesura ma non nella
tensione morale rispetto a quello antichissimo di Ippocrate. "E'
con grande soddisfazione che, ad appena un anno dall'insediamento del
nuovo Comitato centrale è
stato possibile varare, e con grande spirito costruttivo, un nuovo Codice deontologico ed
ora un nuovo Giuramento che,
in estrema sintesi,
è la carta
d'identità civile ed etica con cui la categoria si presenta
alla società, dovendo farsi carico di non poche
responsabilità. Un
Codice, e un Giuramento più
propositivi e meno
paternalisti, distanti da vecchi poteri: l'odierno medico scende
in
campo affrontando, con responsabilità e competenza, i conflitti
posti
dalla moderna società e dalla moderna medicina, non derogando
dal suo
ruolo civile e istituzionale che chiede a questo professionista di
rispondere del suo operato ai cittadini oltre che alle istituzioni".
Oltre ai
temi
prettamente etici, nel nuovo
Codice entra per la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici.
Settantré articoli in
cui, tra l'altro, si
ribadisce il fermo 'no'
all'eutanasia e all'accanimento terapeutico, senza dimenticare il tema
della gestione degli errori in medicina e quello del governo clinico.
Parte da qui il nuovo codice di deontologia medica, presentato sabato a
Roma dalla Fnomceo (Federazione
nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri).
Per
la prima volta, al Codice
deontologico sono allegati due regolamenti
attinenti ai temi della pubblicità sanitaria e al conflitto
d'interessi. Si
è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo -
afferma Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo - ma
ritengo che l'organismo di autogoverno della professione sia riuscito,
con questa nuova stesura del Codice, a fornire risposte sul piano etico
e deontologico che i colleghi attendevano e, contemporaneamente, a
farsi carico di quelle responsabilità morali nei confronti della
collettività derivanti dal proprio ruolo istituzionale,
nell'ottica di
un nuovo patto per la salute tra medico e paziente. In un
articolo
dedicato all'Autonomia
del cittadino e direttive anticipate, l'Ordine
anticipa i contenuti di legge in Parlamento sul
tema. Sostiene,
infatti, che il medico deve
attenersi alla volontà liberamente
espressa della persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della
dignità, della libertà e autonomia del paziente.
Nel caso in cui il
malato non fosse in grado di esprimere la propria volontà, il
medico deve
tenere conto nelle proprie scelte professionali di quanto
precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato. Oltre ai
temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima
volta l'attualissimo tema degli errori medici. Ai camici bianchi
è
infatti richiesta la rilevazione,
segnalazione e valutazione degli
errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
Spazio,
poi, al tema della formazione. I medici,
ricorda l'Ordine, hanno
il
dovere di aggiornarsi in materia tecnico-scientifica, etico-deontologia
e gestionale-organizzativa. "Silenzio", invece, sulla
fecondazione
eterologa nell'articolo relativo alla procreazione medicalmente
assistita. L'Ordine ha preferito mantenere il testo del vecchio Codice
del '98, per manifestare la continuità di un orientamento etico che
comunque non intende offendere leggi dello Stato. Quello attuato -
sottolinea il presidente della FNOMCeO - non è un
intervento di maquillage del Codice del '98. Abbiamo piuttosto cercato
di realizzare un documento che
ribadisca con forza il concetto che
nella tutela della salute il medico è portatore di un progetto,
dove la
cura della malattia è saldamente correlata al rapporto di
fiducia con
il proprio paziente.
Art.50 - Tortura, trattamenti
disumani Il medico non deve in
alcun modo o caso
collaborare,
partecipare o semplicemente
presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
Il capitolo che,
secondo la disposizione dei manoscritti piu' antichi, apre quel tesoro
di sapienza che e' il Te
Tao Ching, "Il libro della Virtu' della Via" (piu' comunemente
noto come Tao Te Ching "Il libro
della Via e della Virtu'"attribuito aLao Tzu.
1 (38) La
virtu' superiore non ha virtu', perche'
e' virtu'.
La
virtu' inferiore non abbandona mai la sua virtu', perche'
non e' virtu'.
La
virtu' superiore non agisce e non ha scopo, la
virtu' inferiore agisce e ha uno scopo.
La
bonta' superiore agisce e non ha scopo, giustizia
superiore agisce, e ha uno scopo.
Le
norme superiori di comportamento agiscono, e
bisogna ubbidire, altrimenti
si tirano su le maniche e ti costringono.
Percio'
si deve dire: si
perde la Via, resta la virtu'. Si
perde la virtu', resta la bonta'. Si
perde la bonta', resta la giustizia. Si
perde la giustizia, restano le norme di comportamento.
Le
norme di comportamento, solo
rivestimento esteriore di lealta' e fedelta', e
inizio del disordine.
Consapevolezza
capace di prevedere e' il fiore della Via, ma
anche inizio di stoltezza.
Percio'
l'uomo compiuto si attiene alla sostanza, e
non si ferma alla superficie, si
attiene al nòcciolo e non al fiore. Percio'
trascura questo e preferisce quello.
La
citazione proposta e' tratta da: Te Tao Ching -Il libro della Virtu' della
Via (Interpretazione del testo e commento di Augusto Vitale, con una prefazione di Eugenio Borgna), Moretti & Vitali,
Bergamo 2004, p. 77s. (www.morettievitali.it), un volume ulteriormente
impreziosito da alcune tavole a colori riproducenti pitture cinesi
dall'VIII al XX secolo e.v. Il libro
attribuito a LAO TZE (=Vecchio Maestro), che si
presume vissuto in Cina nel VI sec. avanti era volgare (a.e.v.), e'
piu' noto come Tao Te Ching (Il libro
della Via e della Virtu');
le sue versioni piu' antiche tramandateci risalgono alla meta' del I
sec. a.e.v., ma nel 1973, in una tomba di Mawangdui (provincia dello
Hunan), insieme con altri importantissimi reperti, furono rinvenute due
copie del libro piu' antiche di quelle conosciute, in cui il testo e'
pero' disposto in modo diverso e reca il titolo di Te Tao Ching (Il libro della Virtu' e della
Via);
infatti la sezione "Te" (capp. 38-81) precede la sezione "Tao" (capp.
1-37). Un ulteriore interessante ritrovamento nel 1993 a Goudian
(provincia dello Hubei) fa risalire la data di composizione al IV sec.
a.e.v.. In generale queste ultime scoperte hanno spinto a rivedere
molte cose dell'antica cultura cinese, gettando nuova luce anche sul
nostro testo. Comunque
sia, il libro di Lao Tze,
che consiste di 81 brevi capitoli (in tutto cinquemila parole), risulta
essere il piu' tradotto subito dopo la Bibbia (oltre 250 versioni,
comprese quelle in yiddish e in esperanto). Anche in italiano sono a
disposizione diverse versioni sia direttamente dal cinese sia da
traduzioni dal francese e dal tedesco, opera di famosi ricercatori,
quali, rispettivamente, J.J.L.Duyvendak e Richard Wilhelm. A chi
fosse interessato a un
approccio filologico (con testo cinese a fronte) segnalo anche LAOZI,
Genesi del "Daodejing" (a cura di Attilio Andreini), Einaudi, Torino
2004 (qui i termini e i nomi cinesi sono riportati secondo le piu'
recente regole di traslitterazione; es.: LAO TZE - o LAO TZU- = LAOZI;
TAO TE CHING = DAODEJING, ecc.). Questo libro ha un saggio introduttivo
di Maurizio Scarpari, dal quale ho attinto alcune delle informazioni
sopra riferite.
Loren Mosher
E
qui un esempio e un omaggio di come,
in ottemperanza
ai dettami del Giuramento di Ippocrate, Loren Mosher diede le
dimissioni
dall'Associazione degli Psichiatri Americani e dalle prestigiose
cariche
ivi ricoperte:
[In traduzuone Italiana]: Lettera di dimissioni dall'
Associazione degli Psichiatri
Americani)
[Vedi il sito
di L.Moser , e questo suo testo,
con - tradotto
in italiano - il cappello
conclusivo e il testo della
bibliografia.]
Lettera di Dimissioni
dalla American
Psychiatric Association4
dicembre 1998 Loren R. Mosher, dott. in Med. a
Rodrigo Munoz,
dott. in Med., Presidente della American Psychiatric Association (APA) Caro Rod, Dopo circa tre decadi che sono socio,
con
un misto di dispiacere e sollievo le invio la presente lettera di
dimissioni
dalla American Psychiatric Association. La ragione principale per
questa
mia azione è la certezza che con ciò mi sto dimettendo
anche
dalla American Psychopharmacological Association. E‚ una fortunata
coincidenza
che le due organizzazioni, in verità identiche, abbiano anche lo
stesso acronimo. Sfortunatamente infatti, APA riflette,
e rafforza,
a parole e a fatti, la nostra società farmaco-dipendente. E,
anche,
favorisce la guerra dei profitti sui "farmaci". Pazienti con una doppia
diagnosi sono infatti un problema per la professionalità,
ma
non
per questo noi non prescriviamo medicine sempre "buone". Sono "cattivi"
farmaci, essenzialmente, solo quelli che non hanno bisogno di ricetta.
Un marxista osserverebbe che dato che l'APA è una organizzazione
capitalista, l‚APA adotterà prevalentemente quei farmaci da cui
può trarre guadagno - diretto o indiretto -. L‚appartenere a questo gruppo non fa
per me.
A questo punto della sua storia, secondo me, la psichiatria è
stata
pressoché completamente comprata dalle compagnie farmaceutiche.
L'APA non potrebbe continuare senza il supporto di incontri, simposi,
riunioni
di lavoro, pubblicità sulle riviste specializzate, gran giri di
pranzi, borse di studio a josa ecc. ecc. , fornito dalle compagnie
farmaceutiche.
Gli psichiatri sono diventati i beniamini delle campagne promozionali
delle
compagnie farmaceutiche. L'APA, ovviamente, dichiara che la sua
indipendenza
ed autonomia non sono compromesse da questa situazione avviluppante.
Una
qualunque persona dotata di un minimo di senso comune assistendo ai
meeting
annuali osserverebbe invece che le esposizioni dei prodotti delle
compagnie
farmaceutiche e i "simposi sponsorizzati dall‚industria" attirano folle
di congressisti con le loro varie forme di allettamento mentre le
sessioni
scientifiche sono a malapena seguite. L'istruzione psichiatrica subisce
ugualmente l'influenza dell‚industria farmaceutica: la parte più
importante del curriculum dei praticanti è l'arte e la quasi
scienza
di aver a che fare con gli psicofarmaci, cioè lo scrivere
ricette. Queste limitazioni psicofarmacologiche
al
nostro essere medici completi limita anche il nostro orizzonte
intellettuale.
Non più cerchiamo di comprendere la persona nella sua interezza
e inserita nel suo contesto sociale ˆ piuttosto stiamo a riallineare i
neurotrasmettitori dei nostri pazienti. Il problema è che
è
molto difficile avere un rapporto di relazione con un
neurotrasmettitore-
qualsiasi sia la sua configurazione. Così, la nostra acuta
Organizzazione
ci fornisce spiegazioni, basate sulla sua concezione neurobiologica di
fondo, che ci tengono distanti da quei conglomerati di molecole che
siamo
arrivati a definire come pazienti. Promuoviamo il largo uso e ci
perdoniamo
l‚abuso di sostanze chimiche tossiche nonostante sappiamo che producono
seri effetti di lungo periodo ˆ discinesia tardiva, demenzia tardiva e
preoccupanti sindromi di astinenza. Ora, dovrei io essere succube delle
compagnie
farmaceutiche che trattano molecole nelle loro formulazioni? No, grazie
tante. Mi dispiace che dopo essere stato psichiatra per 35 anni debba
decidere
di dissociarmi da questa Associazione. Ma essa non rappresenta affatto
il mio interesse. Non sono capace di ottenere niente dall‚attuale
modello
riduzionista medico-biologico strombazzato dalla ledership psichiatrica
che ancora una volta ci sposa alla medicina somatica. Qui si tratta di
moda, politica e, in quanto connessione con l‚industria farmaceutica,
soldi. Per giunta, l‚APA ha stretto
un‚indecente
alleanza con il NAMI [n.d.t: National Alliance of Mentally Ills,
potente
associazione di genitori e parenti di pazienti psichiatrici in Usa]
(non
ricordo se ai soci è stato chiesto di approvare tale alleanza)
cosicché
le due organizzazioni hanno adottato pubblicamente lo stesso credo
circa
la natura della pazzia. Nel mentre che si professa „nell‚interesse del
paziente‰, in realtà l‚APA difende i non-pazienti, i genitori,
nel
loro desiderio di tenere sotto controllo, tramite una sottomissione
rafforzata
legalmente, i loro rampolli cattivi/matti : il NAMI con la tacita
approvazione
dell‚APA, ha adottato una procedura abbreviata di obbligo
istituzionalizzato
di somministrazione di psicofarmaci neurolettici, procedura che viola i
diritti civili dei loro rampolli. La maggior parte di noi sta a
guardare
e permette questa procedura di intervento fascista. Il dio della
psichiatria,
Dott. E. Fuller Torrey è autorizzato a fare una diagnosi e a
consigliare
il trattamento a coloro, dell‚organizzazione NAMI, con cui è
professionalmente
in disaccordo. Chiaramente una violazione dell'etica medica. L'APA
protesta?
Ovviamente no, perché si tratta di cose con cui l‚APA è
d‚accordo,
ma esplicitamente non può appoggiare. Gli si permette di
mettersi
in vista; d‚altronde non è più un membro dell‚APA.
(parola
ingegnosa APA!). La miopia di questo matrimonio tra l‚APA, il NAMI e le
società farmaceutiche (che con gioia supportano entrambi i
gruppi
a causa della loro sbandierata presa di posizione pro-psicofarmaci)
è
un abominio. Io non voglio far parte di una psichiatria
dell‚oppressione
e del controllo sociale. "Malattia mentale a base biologica"
è
certamente conveniente per i familiari e ugualmente per i medici. Non
c‚è
nessuna assicurazione di garanzia contro errori, non
responsabilità
personale. Siamo stati tutti presi senza colpa in una turba di
patologia
cerebrale di cui nessuno, eccetto il DNA, è responsabile.
Orbene,
tanto per cominciare, qualsiasi malanno che abbia una specifica
patologia
del cervello anatomicamente definita diventa campo della neurologia (la
sifilide è un buon esempio). Così, per essere coerenti
col
punto di vista "malattia del cervello", tutti i principali disordini
psichiatrici
diverrebbero territorio dei nostri colleghi neurologi. Pur senza averli
consultati, ritengo che essi neurologi rifuggano di prendersi carico di
queste problematiche di individui. Però la
conseguenzialità
delle nostre teorie richiederebbe di passare le da noi scoperte
"malattie
biologiche del cervello", a loro. A questo punto è ovvio e
irrilevante
che non ci siano evidenze confermanti la diagnosi di malattia del
cervello.
Perché quello con cui qui si ha a che fare è moda,
politica
e soldi. Il livello di disonestà scientifica ed intellettuale
è
diventato troppo alto perché io possa ancora sopportare di
essere
socio. E‚ senza sorpresa che vedo che la
specializzazione
in psichiatria è poco ambita dagli studenti nelle
università
americane. Questo ci dovrebbe far riflettere sullo stato della
psichiatria
di oggi. Implica ˆ che almeno in parte essi vedono la psichiatria come
limitata e subente. A me appare chiaro che ci siamo intestarditi su una
situazione in cui, ad eccezione degli accademici, la maggior parte dei
medici psichiatri non ha una concreta relazione - così vitale
nel
processo di guarigione - con gli individui disturbati e disturbanti che
trattano. Il solo ruolo concreto è quello di scrittori di
ricette
- contabili con l'apparenza di "salvatori". Infine, come può l'APA
pretendere di
conoscere più di quel che sa? Il DSM IV è la costruzione
sulla cui base la psichiatria cerca di essere accettata dalla medicina
in generale. Ma gli addetti ai lavori sanno che è molto
più
un documento politico che scientifico. Parla bene di sé stesso
cosicché
- per quanto la breve apologia di sé è raramente notata.
Il DSM IV è diventato una bibbia e un best seller che produce
moneta
- i suoi maggiori difetti non si vedono. Esso delimita e delinea la
pratica
medica, alcuni lo prendono seriamente, altri con più realismo.
E‚
la via per ottenere l'onorario. E‚ facile ottenerne delle diagnosi
ripetibili
in progetti di ricerca. Il punto è cosa ci dicono le sue
categorie?
Rappresentano esse effettivamente la persona con problemi? Non lo
fanno,
e non possono farlo, perché non ci sono criteri esterni
convalidanti
le diagnosi psichiatriche. Non c'è né un test del sangue,
né lesioni anatomiche specifiche per nessuno dei maggiori
disordini
psichiatrici. Così, dove andiamo a parare? L'APA come
organizzazione
si è implicitamente (talvolta anche esplicitamente) acquistata
una
parvenza teorica. E‚ la psichiatria - quella praticata adesso è
una parvenza, un trucco? Sfortunatamente la risposta è
essenzialmente
si. Che cosa raccomando all'Organizzazione
al
momento di lasciarla dopo averla praticata per trent'anni? Soprattutto, essere noi proprio. Non
fare
alleanze infelici e senza il permesso dei membri. Essere veri sulla scienza, la
politica, i
soldi. Chiamare ogni cosa per quel che è, è cioè
essere
onesti. Uscir fuori dal letto del NAMI e delle
compagnie
farmaceutiche. L'APA dovrebbe allinearsi, senza retorica, con gli
autentici
gruppi di utenti, cioè gli ex pazienti, i sopravvissuti
psichiatrici,
etc. Discutere su chi dirige. Personalmente
non
ne vedo nessuno buono.
Mi sembra che abbiamo dimenticato il
principio
base à la necessità di essere orientati verso la
soddisfazione
del paziente/cliente/utente. Ricordo sempre il detto di Manfred
Bleuler: Loren,
ricordati sempre che sei un impiegato assunto dai tuoi
pazienti.
Alla fine sono essi che stabiliranno se o no la psichiatria
sopravviverà
nel mercato dei servizi.
Promemoria
per
persone interessate al lavoro del coraggioso ed originale psichiatra americano Loren
Mosher, recentemente scomparso, ed all'esperienza di riabilitazione del
modello Soteria
(vedi più sotto il
testo in
inglese) SoteriaNetwork UK
Ad ogni modo NON è l'impostazione "biologica" a trasformare
l'opera del medico in un ruolo
concreto... di scrittori di
ricette
- di contabile con l'apparenza di "salvatori", non è la
concezione neurobiologica di
fondo a far considerare e tener distanti i pazienti come fossero
conglomerati di molecole; un approccio sintetico ma
sistematico a questi
problemi può trovarsi nel file/capitolo Quando la cartella
clinica è terapeutica del sito /libro Bambini di IERI =
adulti di oggi. Adulti di oggi -> adulti di DOMANI
in Psychology
Toda: Are Psychiatrists Betraying Their
Patients?
-
researchers, psychiatrists indebted to drug companies -
Psychology
Today, Sept, 1999. by Loren R. Mosher. PSYCHIATRIST LOREN MOSHER
RECENTLY RESIGNED IN DISGUST from the American
Psychiatric Association
Loren R. Mosher M.D.
2616 Angell Ave
San Diego, CA 92122
tel: 619 550 0312
fax: 619 558 0854
December 4, 1998
Rodrigo Munoz, M.D., President American Psychiatric Association 1400 K Street N. W. Washington, D.C. 20005 Dear Rod:
After nearly three decades as a
member it is
with a mixture of pleasure and disappointment that I submit this letter
of resignation from the American Psychiatric Association. The major
reason
for this action is my belief that I am actually resigning from the
AmericanPsychopharmacological
Association. Luckily, the organization's true identity requires
nochange
in the acronym. APA reflects, and reinforces, in word
and
deed, our drug dependent society. Yet, it helps wage war on "drugs".
"Dual
Diagnosis" clients are a major problem for the field but not because of
the "good" drugs we prescribe. "Bad" ones are those that are obtained
mostly
without a prescription. A Marxist would observe that being a good
capitalist
organization, APA likes only those drugs from which it can derive a
profit -- directly
or indirectly. This is not a group for me. At this point in history, in
my view, psychiatry has been almost completely bought out by the drug
companies.
The APA could not continue without the pharmaceutical company support
of
meetings, symposia, workshops, journal advertising, grand rounds
luncheons,
unrestricted educational grants etc. etc. Psychiatrists have become the
minions of drug company promotions. APA, of course,
maintains that
its independence and autonomy are not compromised in this enmeshed
situation.
Anyone with the least bit of common sense attending theannual
meeting would observe how the
drug
company exhibits and industry sponsored symposia drawcrowds
with their various enticements
while
the serious scientific sessions are barely attended. Psychiatric
training
reflects their influence as well; i.e., the most important part of a
resident
curriculum is the art and quasi-science of dealing drugs, i.e.,
prescription
writing. These psychopharmacological limitations
on
our abilities to be complete physicians also limit our intellectual
horizons.
No longer do we seek to understand whole persons in their social
contexts,
rather we are there to realign our patients' neurotransmitters.
The problem
is that it is very difficult to have a relationship with a
neurotransmitter,
whatever its configuration. So, our guild organization provides a rationale,
by its neurobiological tunnel vision, for keeping our distance from the
molecule conglomerates we have come to define as patients. We
condone
and
promote the widespread overuse and misuse of toxic chemicals that we
know
have serious long term effects: tardive dyskinesia, tardive dementia
and
serious withdrawal syndromes. So, do I want to be a drug company
patsy who
treats molecules with their formulary? No, thank you very much. It
saddens
me thatafter 35 years as a
psychiatrist I look
forward
to being dissociated from such an organization. In no way does it
represent
my interests. It is not within my capacities to buy into the current
biomedical-reductionistic
model heralded by the psychiatric leadership as once again marrying us
to
somatic medicine. This is a matter of fashion, politics and, like the
pharmaceutical
house connection, money. In addition, APA has entered into an
unholy
alliance with NAMI (I don't remember the members being asked if they
supported
such an organization) such that the two organizations have adopted
similar
public belief systems about the nature of madness. While professing
itself
the champion of their clients the APA is supporting non-clients, the
parents,
in their wishes to be in control, via legally enforced dependency, of
their mad/bad
offspring. NAMI, with tacit APA approval, has set out a pro-neuroleptic
drug and easy commit ment-institutionalization agenda that
violates the
civil
rights of their offspring. For the most part we stand by and allow this
fascistic agenda to move forward. Their psychiatric god, Dr. E. Fuller
Torrey,
is allowed to diagnose and recommend treatment to those in the NAMI
organization
with whom he disagrees. Clearly, a violationof medical ethics.
Does APA protest? Of
course
not, because he is speaking what APA agrees with but can't explicitly
espouse.
He is allowed to be a foil; after all he is no longer a member of APA.
(Slick work APA!) The shortsightedness of this marriage of convenience
between APA, NAMI and the drug companies (who gleefully support
both groups
because of their shared pro-drug stance) is an abomination. I want no
part
of apsychiatry of oppression and
social
control. Biologically based brain diseases are
convenient
for families and practitioners alike. It is no fault insurance against
personal
responsibility. We are just helplessly caught up in as wirl of brain
pathology
for which no one, except DNA, is responsible. Now, to begin with,
anything
that has an anatomically defined specific brain pathology becomes
the province
of neurology (syphilis is an excellent example). So, to be consistent
with
this brain disease view all the major psychiatric disorders would
become
the territory of our neurologic colleagues. Without having surveyed
them
I believe they would eschew responsibility for these problematic
individuals.
However, consistency would demand our giving over biologic brain
diseases
to them. The fact that there is no evidence confirming the brain
disease
attribution is, at this point, irrelevant. What we are dealing with
here
is fashion, politics and money. This level of intellectual /
scientific
dishonesty
is just too egregious for me to continue to support by my membership. I view with no surprise that psychiatric
training
is being systemically disavowed by American medical school graduates.
This
must give us cause for concern about the state of today's psychiatry.
It
must mean at least in part that they view psychiatry as being
very limited
and unchallenging. To me it seems clear that we are headed toward a
situation
in which, except for academics, most psychiatric practitioners will
have
no real relationships --so vital to the healing process-- with the
disturbed
and disturbing personsthey treat. Their sole role will be that of
prescription
writers: ciphers in the guise of being"helpers". Finally, why must the APA pretend to
know
more than it does? DSM-IV is the fabrication upon which psychiatry
seeks
acceptance by medicine in general. Insiders know it is more a political
than scientific document. To its credit it says so -- although its
brief apologia
is rarely noted. DSM-IV has become a bible and a money making best
seller-itsmajor failings
notwithstanding. It
confines
and defines practice, some take it seriously, others more
realistically.
It is the way to get paid. Diagnostic reliability is easy to attainor
research
projects. The issue is what do the categories tell us? Do they in
fact accurately
represent the person with a problem? They don't, and can't, because
there
are no external validating criteria for
psychiatric
diagnoses. There is neither a blood test nor specific anatomic lesions
for
any major psychiatric disorder. So, where are we? APA as an
organization
has implicitly (sometimes explicitly as well) bought into a
theoretical hoax. Is
psychiatry a hoax -- as practiced today? Unforunately, the answer is
mostly
yes. What do I recommend to the organization
upon
leaving after experiencing three decades of its history?
1. To begin with, let us be
ourselves.
Stop taking on unholy alliances without the members permission. 2. Get real about science, politics
and money.
Label each for what it is-that is, be honest. 3. Get out of bed with NAMI and the
drug companies.
APA should align itself, if one believes its rhetoric, with the true
consumer
groups, i. e., the ex-patients, psychiatric survivors etc. 4. Talk to the membership. I can't be
alone
in my views.
We seem to have forgotten a basic
principle: the
need to be patient/client/consumer satisfaction oriented. I always
remember
Manfred Bleuler's wisdom: Loren, you mustnever forget
that you are
your
patient's employee. In the end they will determine
whether or not
psychiatry
survives in the service marketplace.
Sincerely, Loren R. Mosher M.D.
TED CHABASINSKI was once given electroshock treatment as part of
an experiment at age
six, then sent to a New York State psychiatric institution where he
spent the rest of
his childhood. Now an attorney in Berkeley, California, he has been
well-respected leader in the psychiatric survivors movement since
1971. Ted was the main organizer of the 1982 ballot campaign to ban
shock treatment in Berkeley, California, which was passed
overwhelmingly by the voters there. Ted is on the board of MindFreedom
International.
The interview will cover:
* How
did Ted survive years of psychiatric institutionalization and
electroshock
experimentation?
* What
are stories and highlights from 35 years of organizing in the
psychiatric
survivors social change movement?
* How
can people effectively organize today to challenge psychiatric
abuse
and promote alternatives?
* What
direction would Ted like to see the movement to change the
mental
health system head?
Any way this isn't a fierce
destiny: psychiatry can well survive
placidly avoiding marketplace, and experimercial ways; psychiatry has
not forcedly to be
narrowed into a pseudo-rationale, into a neurobiological
tunnel vision, for
keeping distance from the
molecule conglomerates we have come to define as patients.
Biology is an infinite field totally contrary of
"narrow": it is not surely a biological approach which disrupts
human relationship and transforms human being - or even living beings -
in passive molecule
conglomerates.
A summarizing glance on this inverse view of how can be managed
patients' care is presented in the file/chapter Anamnesis?
A
way for healing... of another site/book